Personale

Malattia da Covid, restano ancora attive le tutele del decreto Cura Italia

è la conclusione cui giunge il Dipartimento della funzione pubblica con un parere rilasciato al Ministero della giustizia

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

La cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, per effetto del decreto legge 24/2022, non ha comportato l'automatica disapplicazione delle norme di tutela in caso di malattia dovuta a Covid-19, introdotte dal decreto Cura Italia.

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l'assenza per malattia continua a essere equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi contratti collettivi nazionali e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto.

Questa è la conclusione cui giunge il Dipartimento della funzione pubblica con un parere rilasciato al ministero della Giustizia.

I contenuti del parere sono stati recepiti all'interno della circolare interna n. 164521/2022 che lo stesso ministero ha diramato in questi giorni al proprio personale dipendente, le cui indicazioni possono essere fatte proprie da tutte le pubbliche amministrazioni.

Il ministero della Giustizia, a seguito di diverse segnalazioni da parte degli Uffici giudiziari, si è interrogato sull'applicabilità dell'articolo 87, comma 1 del decreto legge 18/2020 (decreto Cura Italia) in merito al trattamento economico e giuridico da applicare alle assenze per malattia dovuta a Covid-19, stante la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica ad opera del decreto legge 24/2022.

Della questione è stato investito direttamente il Dipartimento della funzione pubblica.

I tecnici di Palazzo Vidoni hanno chiarito che la disposizione contenuta all'articolo 87, comma 1, del decreto Cura Italia è ancora vigente in quanto non abrogata o modificata dal decreto legge n. 24/2022, né da altre fonti normative.

Il parere, ripreso integralmente nella circolare interna del ministero, afferma «pertanto che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l'assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto».

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