Appalti

Enti alla prova del caro-materiali, possibile revisionare i prezzi nei contratti di servizi e forniture

Gli operatori economici affidatari di contratti pubblici hanno iniziato a presentare numerose richieste alle Pa

di Elena Masini e Lorenzo Spataro

L'aumento dei prezzi dei fattori produttivi, oltre alle ricadute dirette sui bilanci degli enti locali, legate soprattutto al rincaro delle bollette per fornitura di luce e gas o dei prezzi per l'acquisto di altri beni o servizi, genera ulteriori effetti a catena sulla spesa. In particolare, gli operatori economici affidatari di contratti pubblici hanno iniziato a presentare numerose richieste alle pubbliche amministrazioni, al fine di vedersi riconosciuto un maggior corrispettivo finalizzato a compensare gli aumenti dei costi che gli stessi operatori sostengono per svolgere le prestazioni, i lavori o le forniture affidate. Come si devono comportare le amministrazioni in questi casi? Nel nostro ordinamento giuridico vigono alcuni strumenti che possono venire in aiuto della stazione appaltante per risolvere il dubbio.

In primo luogo, la clausola di revisione prezzi. L'articolo 29 del Dl 4/2022 prevede che in tutti i contratti, le cui procedure sono state avviate a partire dal 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, si debba inserire obbligatoriamente la clausola di revisione prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice (Dlgs 50/2016), clausola che prima di tale modifica era facoltativa. Per prima cosa quindi gli enti dovranno verificare, per i contratti in corso, se negli stessi sia prevista la clausola di adeguamento dei corrispettivi sulla base delle variazioni al tasso di inflazione ovvero delle variazioni a prezzi e costi standard di riferimento. In tal caso sarà l'operatore economico a far valere tale clausola, rispettando il dettato contrattuale. Qualora, invece, nel contratto in corso non sia prevista la clausola di revisione prezzi, l'operatore economico non potrebbe vantare, a rigore di contratto, alcuna pretesa circa un aumento del corrispettivo pattuito per effetto dei rincari che si stanno verificando. In tali situazioni, molto frequenti, occorre quindi verificare quali siano le leve che gli enti possono attivare per evitare di arrivare alla risoluzione del rapporto contrattuale. Occorre ricordare che, oltre al sinallagma genetico che attiene al momento della formazione del contratto, sussiste il sinallagma funzionale, che deve permanere per tutta la vita del contratto. L'appaltatore, pertanto, potrebbe avvalersi dell'articolo 1467 del codice civile che prevede la possibilità per una delle parti di risolvere anticipatamente il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, quando le prestazioni di una delle parti sono diventate troppo costose per effetto di eventi eccezionali e non prevedibili.

Non vi è dubbio che lo scenario macroeconomico che si è venuto a delineare negli ultimi mesi, ulteriormente acuito dai recenti eventi bellici, sta innescando una corsa ai rincari dei prezzi delle materie prime e al conseguente aumento dei tassi di inflazione mai conosciuti negli ultimi venti anni, a partire dall'entrata in vigore dell'euro. L'eccezionalità della situazione, da tutti pacificamente riconosciuta, potrebbe rappresentare una valida motivazione di ricorso all'articolo 1467 del codice.

Per gli appalti di lavori il legislatore ordinario ha previsto meccanismi di adeguamento dei prezzi, quando le variazioni superano l'8%. L'articolo 29 del Dl 4/2022 abbassa il rischio a carico del privato, portandolo al 5% ma introducendo un massimale riconoscibile che è pari all'80% dell'aumento determinato dall'Istat. Le risorse necessarie a far fronte a questa revisione dei prezzi devono essere reperite all'interno delle somme a disposizione dei quadri economici o, in mancanza, di accedere al fondo appositamente costituito.

Per i servizi e le forniture, invece, mancano norme specifiche di riferimento. Pertanto, al fine di evitare l'interruzione del rapporto contrattuale, con conseguente necessità di indire una nuova gara di appalto che, oltre ai tempi e i costi connessi all'individuazione di un nuovo fornitore, rischierebbe di condurre a un contratto ancor più oneroso rispetto a quello attuale, si ritiene che gli enti possano accogliere le richieste di revisione dei prezzi degli operatori economici anche negli appalti di servizi e forniture, entro il limite del 5% in analogia rispetto a quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera b) del Dl 4/2022.

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