Fisco e contabilità

Fondone, nessun utilizzo per le agevolazioni Tari

La RgS ha sbarrato la strada all'impiego delle risorse residue al 31 dicembre 2021 derivanti dal fondo funzioni fondamentali

di Alessandro Festa e Cristina Muscillo

Come si concilia la fine al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza per il Covid-19 con la possibilità offerta agli enti locali dall'articolo 13 del Dl 14/2022 di utilizzare le risorse specificatamente assegnate per far fronte sia alle minori entrate che alle maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza epidemiologica entro la fine del 2022? È questa una delle domande più frequenti che amministratori e operatori si stanno ponendo in questi giorni di chiusura dei rendiconti e di determinazione degli avanzi vincolati relativi alle somme non utilizzate al 31 dicembre 2021. Perché, da un lato il superamento di molte delle misure di prevenzione e di contrasto al diffondersi del virus rendono superflue certe misure di controllo; dall'altro l'incalzare della crisi energetica e le inevitabili ripercussioni economiche in termini di aumento dei costi e calo della produzione rende più difficile distinguere le motivazioni degli aiuti che gli enti hanno concesso in questi ultimi due anni a cittadini e imprese per la ripresa post Covid. E sappiamo come la finalizzazione logica tra l'utilizzo delle risorse e il contrasto al Covid sia necessaria per legittimare la spesa.

Appare quindi evidente come risulti più che mai per gli enti avere delle indicazioni sul corretto utilizzo dei fondi Covid, indicazioni che puntualmente arrivano a esercizio quasi concluso, tenuto conto che il decreto sulle regole certificative viene varato - secondo previsione di legge - a fine ottobre. Interpellata in proposito, la Ragioneria generale dello Stato si è espressa ritenendo ammissibili:
a. le spese per assunzioni di vigili stagionali finalizzate al controllo delle disposizioni anti-Covid e degli accessi in luoghi pubblici;
b. le spese per contributi a privati (sia imprese che famiglie) connessi a particolari condizioni economico sociali, purché trattasi di spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Non vi possono rientrare tra queste finalità sono le spese per contributi assegnati per rincaro bollette;
c. spese per «senzioni del canone unico patrimoniale fino al 31 dicembre 2022»: come noto il comma 706 dell'articolo 1 della legge 234/2021 ha disposto l'esonero del pagamento del canone unico fino al 31 marzo 2022. Nel caso in cui l'ente intendesse ulteriormente prorogare tale esonero fino al 31 dicembre 2022, tale proroga aggiuntiva sarebbe considerata, di fatto, una politica autonoma dell'ente. Tuttavia, non essendo stato ancora emanato il nuovo decreto interministeriale ai fini della certificazione Covid-19 per l'anno 2022, non è possibile al momento sapere se, al pari del biennio 2020 e 2021, si potrà considerare una politica autonoma Covid-19 riconoscibile in tal senso e in quale misura;
d. per quanto riguarda le spese per «agevolazioni Tari 2022», RgS sbarra la strada alla possibilità di utilizzare le risorse residue al 31 dicembre 2021 derivanti dal fondo funzioni fondamentali. Lo scorso anno tale divieto era stato motivato dall'assegnazione di specifiche risorse disposta dall'articolo 6 del Dl 73/2021, le quali costituivano limite massimo per le agevolazioni in parola. Non essendo previste per il 2022 nuove assegnazioni, gli enti speravano che potessero attingere dalle risorse "generiche" del fondone sia per rispondere alle aspettative dei contribuenti e delle amministrazioni, sia per azzerare i fondi. Per RgS tuttavia tale possibilità resta preclusa, potendo gli enti finalizzare alle agevolazioni Tari unicamente gli avanzi derivanti dalla perdita figurativa Tari di cui alla Tabella allegato 1 al Dm 59033/2021, dalle risorse ex articolo 6 del Dl 73/2021, dai fondi della solidarietà alimentare 2021 ex articolo 53 del d.l. 73/2021 e dai fondi zona rossa ex articolo 112 e 112-bis del Dl 34/2020. Non sono invece ammissibili le spese per agevolazioni Tari 2022 a valere delle risorse di cui al Fondo ex articolo 106 assegnate nel 2021. Non sarà quindi possibile in alcun modo utilizzare le risorse 2021 del fondo ex articolo 106, di cui all'articolo 1, comma 822 della legge n. 178 del 2020, confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2021, per concedere nel 2022 agevolazioni Tari. Resta inoltre fermo il divieto di certificare nel 2022 gli impegni finanziati dalla perdita figurativa Tari, in quanto le relative risorse sono già state giustificate nella certificazione 2020.

Allo stato attuale, quindi, l'unica possibilità di finanziare contributi a privati per il caro bollette o agevolazioni Tari è sfruttare le disposizioni del cosiddetto Decreto Aiuti (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), che consente di applicare avanzo libero senza rispettare le priorità dell'articolo 187 del Tuel.

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