Personale

Ausiliari del traffico, non spetta la previdenza complementare finanziata dalle multe

Quegli incassi possono essere utilizzati esclusivamente a favore del personale della polizia locale

di Pietro Alessio Palumbo

Secondo l'Aran (parere CFL 158/2022) l'ausiliario del traffico, sebbene pubblico ufficiale e destinatario di un provvedimento del sindaco che gli ha assegnato funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, non ha diritto alla previdenza complementare finanziata con i proventi da violazioni del codice della strada che invece spetta a pieno titolo al personale della polizia municipale.

Richiamando l'orientamento della Corte dei Conti emiliana con la deliberazione n. 24/2022, l'Agenzia ha pertanto chiarito che la corretta lettura della disciplina relativa ai contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare finanziati dai proventi delle violazioni del codice della strada impone che gli incassi in questione siano utilizzabili esclusivamente a favore del personale della polizia locale inteso nel senso stretto del termine e delle funzioni; mentre l'ausiliario del traffico a ben vedere è titolare di una mera attività di ausilio, supporto e sussidio.

Il nuovo codice della strada prevede che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta possano essere conferite con provvedimento del sindaco a dipendenti comunali, a dipendenti delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta a pagamento o dei parcheggi, al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone. Durante lo svolgimento dell'attività tale personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Gli ausiliari si presentano però come figure diverse dalla polizia municipale che, incaricate, collaborano e coadiuvano il personale della polizia municipale con compiti limitati alla verifica dell'osservanza dei limiti temporali di sosta, dell'obbligo di pagamento e di azionamento del dispositivo di controllo, del rispetto della segnaletica stradale nei contesti urbani.

Il Codice della strada contiene un parziale vincolo di destinazione per i proventi delle sanzioni pecuniarie spettanti agli enti locali per le violazioni previste dallo stesso codice. È previsto che una quota degli stessi sia destinata a misure di assistenza e di previdenza per il personale dei servizi di polizia provinciale e polizia municipale nell'ambito dei territori di competenza. Annualmente gli enti comunali con delibera di giunta determinano le quote da destinare a tale finalità. Con tale disciplina, il legislatore, derogando al principio generale di unità del bilancio ha introdotto una specifica destinazione di porzione dei proventi con la finalità di mettere a disposizione degli enti locali le somme da utilizzare a copertura delle particolari condizioni di lavoro dei soggetti preposti al controllo della circolazione stradale. L'indicazione dettagliata delle finalità perseguibili con i proventi e la natura del fondo che gli stessi vanno a costituire fanno tuttavia escludere qualsivoglia interpretazione estensiva del campo di azione da parte degli enti locali sull'eventuale utilizzo dei proventi in favore degli ausiliari del traffico.

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