I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Comune parte nel processo sebbene l'accertamento sia emesso dal concessionario - La pertinenza sconta l'Imu salvo sterilizzare permanentemente l'edificabilità

di Enrico Pintaldi (*) - Rubrica a cura di Anutel

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia respinge la richiesta di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva. I giudici (Di Ruggiero, presidente e relatore), nella sentenza n. 1447/2023, depositata il 14 aprile 2023, ribadiscono che il Comune è parte appellata nel processo, sebbene l'avviso di accertamento sia stato emesso dal concessionario. Già in primo grado, era prevalso tale orientamento, nonostante l'articolo 10, comma 1, del Dlgs 504/92 stabilisca che: «Sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato (…)». Neppure l'indicazione del soggetto al quale notificare il ricorso, riportata nel testo dell'avviso di accertamento, è stato ritenuto elemento dirimente. Ciò nonostante, la vicenda processuale si è risolta con la vittoria dell'ente impositore: l'asserita pertinenzialità di un terreno sconta l'Imu se il contribuente non prova che la capacità edificatoria sia stata sterilizzata in maniera concreta e permanente.

L'appellante sostiene che l'area accertata, per le annualità 2016-2017, sia stata utilizzata come giardino e ornamento del fabbricato di residenza del proprietario, malgrado sia di superficie superiore a 2000 mq e non sia stata mai dichiarata la pertinenzialità. L'ente replica evidenziando le posizioni espresse dalla giurisprudenza sull'annosa questione. La prima, considera risolutiva la cosiddetta "graffatura" catastale": un'area edificabile, anche se pertinenziale, è soggetta al pagamento del tributo se accatastata separatamente dal fabbricato. In tal senso, si è espressa la Ctr di Bologna, con sentenza n. 1844/2016, precisando che un'area edificabile non è soggetta a imposizione solo se è stata dichiarata dal contribuente come pertinenza e non viene accatastata in modo autonomo rispetto al fabbricato. È irrilevante che venga utilizzata dagli stessi soggetti che fanno uso del fabbricato destinato ad abitazione ai fini del riconoscimento del vincolo pertinenziale. Seguendo tale orientamento, nel caso di specie, non essendoci "graffatura", il terreno deve essere considerato edificabile e, quindi, imponibile ai fini Imu. La seconda posizione si fonda sul concetto di pertinenza civilistica: un'area edificabile può essere considerata pertinenziale ad un fabbricato in presenza dei seguenti requisiti: 1) Il contribuente dimostri che l'area sia effettivamente e stabilmente destinata a servizio e ornamento del bene principale; 2) lo sfruttamento edificatorio del suolo avvenga solo previa radicale trasformazione dello stesso; 3) il contribuente deve denunciare la natura pertinenziale dell'area nella dichiarazione Imu. In assenza, anche di una delle suddette condizioni, l'area è considerata fabbricabile dal punto di vista fiscale e, quindi, "sconta" l'Imu. Sulla necessità della dichiarazione, si è espresso anche il ministero con il Dm 30/10/2012 che, approvando il modello con le relative istruzioni, prevede che vi possono essere aree edificabili pertinenziali dei fabbricati a condizione che siano dichiarate come tali dal cntribuente. Relativamente al punto, è rilevante, infine, quanto precisato dalla suprema Corte nella sentenza n. 8367/2016: «per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, deve sussistere un vincolo d'asservimento durevole, funzionale o ornamentale delle aree al fabbricato, con il fine di migliorarne le condizioni d'uso, la funzionalità e il valore; infatti, in materia fiscale, attesa l'indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell'oggettivo asservimento pertinenziale grava sul contribuente (…), la mera "scelta" pertinenziale non può avere alcuna valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di eludere il prelievo fiscale, evitando l'assoggettabilità al precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite. E la possibile simulazione di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell'art. 817 c.c., al fine di ottenere un risparmio fiscale, può essere inquadrata nella più ampia categoria dell'abuso del diritto (v. Cass. sez. un. n. 30055 del 2008). Pertanto, secondo l'insegnamento di questa Corte (...) per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius edificandi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum"...» (ex multis: Cassazione civile, sezione tributaria 27.4.2018 n. 102323). Orbene, l'appellante non ha allegato alcuna circostanza idonea a dimostrare l'effettiva sterilizzazione dello ius edificandi sull'area autonomamente individuata ai fini catastali e divenuta area fabbricabile in virtù dell'adozione dello strumento urbanistico, né ha fornito la prova in giudizio dell'asservimento pertinenziale. Come anticipato in premessa, la Corte, dopo avere affermato la legittimazione passiva del Comune, accoglie le argomentazione dell'ente, respinge il ricorso, conferma la sentenza di primo grado impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3000 oltre alla percentuale forfettaria di quelle generali nella misura del 15% .

(*) Componente del comitato regionale Anutel – Lombardia

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