Urbanistica

Piccoli manufatti in legno senza impianti, non servono permessi

Lo ha ribadito il Tar Lazio accogliendo il ricorso di una proprietaria contro l'ordinanza di demolizione del Comune di Roma

di Davide Madeddu

Per manufatti in legno di modeste dimensioni, poggiati sul pavimento e senza collegamenti con l'abitazione, anche se si è in zona vincolata non c'è bisogno di autorizzazione edilizia perché non costituiscono volumi edilizi. Con questa motivazione e la sentenza n. 6421/2023 il Tar di Roma (Sezione Seconda Stralcio) ha accolto il ricorso di una donna cui Roma Capitale aveva ingiunto la demolizione di due manufatti in legno sistemati a terra nel cortile dell'abitazione a ridosso del muro.

La donna, secondo la ricostruzione aveva sistemato nel cortile della sua abitazione un armadio in legno (con dimensioni 1,48 metri x 0,59 circa, con altezza alla gronda di 1,90 circa e all'apice 2,00 metri circa coperto in legno e ondulina plastica) con una porta ed utilizzato a magazzino; e un altro manufatto in legno più grande (2,50 metri circa per 2,20 circa alto alla gronda mt. 2,00 ed all'apice mt- 2,20 circa, coperto in legno e tegole catramate) dotato di una porta di accesso di 0,80 e una finestra adibito a ripostiglio. I due manufatti poggiavano sul muro dell'abitazione e a terra per gravità, ma non avevano alcun collegamento idrico o elettrico e neppure con la casa.

Con determinazione dirigenziale Roma Capitale aveva quindi ingiunto la rimozione o demolizione degli interventi. Quindi il ricorso al Tar. Nel ricorso la donna sottolinea che le opere consistono in «modestissimi interventi privi di fondazione, di palese amovibilità, pertinenze dell'edificio, prive di autonomo utilizzo o destinazione; il complesso della loro superficie è inferiore al 20 % del volume dell'edificio principale (pari a 297 mc circa)» e per cui «non potrebbe raffigurarsi alcun cambio di destinazione d'uso, in relazione al rapporto tra il volume residenziale e l'area giardinata, essendo i manufatti appoggiati sulla parte pavimentata dell'area cortilizia». I giudici sottolineano che le i due manufatti «in base alle risultanze dell'istruttoria stessa come condotta dall'Amministrazione» non costituiscono volumi edilizi o manufatti tali da alterare il prospetto o la sagoma del fabbricato, «risolvendosi in strutture precarie d'arredo o comunque di natura pertinenziale, con conseguente insussistenza dei presupposti per la demolizione non trattandosi di opera soggetta al previo rilascio di titoli edilizi».

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