Personale

Denunce all'ispettorato del lavoro, niente accesso agli atti solo se il dipendente rischia ritorsioni

La necessità di tutelare la riservatezza e la vita professionale dei lavoratori che hanno fornito un contributo all'ispezione

di Pietro Alessio Palumbo

Sono sottratte al diritto di accesso le notizie acquisite nel corso delle attività ispettive condotte dall'ispettorato del lavoro se dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o "pressioni" a carico dei dipendenti che abbiano inoltrato esposti da cui sono partiti sopralluoghi, verifiche e spesso anche indagini dell'autorità giudiziaria. Questa eccezione al diritto d'accesso persegue la necessità di tutelare la riservatezza e la vita professionale dei dipendenti che hanno fornito un contributo all'ispezione.

Tuttavia secondo il Tar Puglia (sentenza n. 527/2022) detta esigenza non preclude in via assoluta e generale l'ostensione dei documenti contenenti le notizie acquisite nel corso dell'attività d'indagine. Se mancano specifici elementi di fatto o un pericolo concreto per chi tra i lavoratori abbia segnalato le anomalie o collaborato nel loro accertamento, l'accesso va ammesso completo di dichiarazioni, relazioni e firme degli autori. Diversamente si giungerebbe a una illimitata esclusione del diritto di accesso che oltre a distorcere la logica stessa della regolamentazione ministeriale, renderebbe la tutela della riservatezza una sorta di «diritto incondizionato» nei confronti delle altre situazioni costituzionalmente riconosciute e protette. Nonostante la "asimmetria" di potere che contraddistingue il rapporto di lavoro, le esigenze di riservatezza sui nominativi dei dipendenti segnalatori non possono ritenersi sussistenti in ogni caso. E in tal senso depone non solo l'interpretazione razionale e sensata della normativa, ma anche quella letterale che nell'utilizzare l'avverbio "quando" evidentemente rinvia alla necessità che vi sia un concreto e specifico rischio derivante dalla divulgazione.

Il Tar barese ha poi ricordato che la cura e la difesa dei propri interessi giuridici costituiscono sia il presupposto del diritto di prendere visione degli atti altrimenti non accessibili, che anche il limite della loro utilizzabilità: mai è possibile superare le finalità previste dalla normativa sulla sottrazione dall'accesso agli atti. In altri termini anche in considerazione della peculiare "qualità" dei soggetti tutelati dalla normativa e dei rapporti che intercorrono fra questi e gli interessati all'accesso, la conoscenza dei documenti non può essere generalmente sottratta alla valutazione delle contestazioni addebitate e all'adozione dei conseguenti rimedi che possono apparire più utili e opportuni. Gli atti posti in essere da una Pa nell'ambito della propria attività istituzionale sono e restano atti amministrativi anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, di controllo o di accertamento di illeciti; e rimangono tali anche dopo l'eventuale inoltro di una denuncia all'autorità giudiziaria. Gli atti dell'indagine compiuta dagli ispettori del lavoro, infatti, restano nella disponibilità dell'amministrazione e sono accessibili fino a che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

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