I temi di NT+L'ufficio del personale

Concorsi, Lsu-Lpu, titolo di studio e anticipo Tsf-Tfr

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Convocazione alle prove di concorso mediante pubblicazione sul sito web dell'ente
Il Tar Sardegna, sezione II, con la sentenza n. 448/2022 ha affermato che solo se l'amministrazione prevede espressamente nel bando di concorso che la convocazione alla/e prova/e d'esame è resa nota mediante pubblicazione sul proprio sito web è legittima l'esclusione del candidato che non si presenti alla data fissata, essendo suo onere consultare le comunicazioni online; diversamente, l'ente è tenuto a dare comunicazione personale ai candidati ammessi all'indirizzo indicato dagli stessi nella domanda di partecipazione. Qualora la lex specialis contempli la pubblicazione sul sito istituzionale solo per una delle prove non si può ritenere che la stessa regola valga, in modo valido, per le altre non espressamente citate.

Stabilizzazione di Lsu-Lpu con oneri eterofinanziati e spese di personale
La Corte dei conti, sezione regionale Sicilia, con la delibera n. 111/2022/PAR del 29 giugno 2022, relativamente alla possibilità di non considerare la spesa di personale relativa a stabilizzazioni, effettuate nell'anno 2019, di ex LSU-LPU finanziate mediante risorse aggiuntive regionali ha precisato che ai fini del calcolo del valore soglia per determinare la capacità assunzionale in termini finanziari si possono escludere le spese di personale collegate ad assunzioni eterofinanziate solo se effettuate dopo il 14 ottobre 2020, stante il chiaro disposto dell'articolo 57, comma 3-septies, del Dl 104/2020, convertito in legge 126/2020, in base al quale «A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento».

Titolo di studio di laurea specialistica e rapporto con la triennale
La giurisprudenza rammenta che – allo stesso modo della laurea vecchio ordinamento e della laurea magistrale (a ciclo unico) – anche la laurea specialistica (che costituisce la prosecuzione di un percorso di una laurea che ha nella laurea triennale un precedente ineludibile; Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, sentenza 23 dicembre 2021 n. 2340) è sicuramente un titolo superiore rispetto alla laurea triennale. Lo ha affermato il Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, nella sentenza 27 giugno 2022 n. 1138 nella quale è stato pure sottolineato che ciò vale sia fini dell'ammissione ai pubblici concorsi che dell'eventuale valutazione dei titoli. Non vi è infatti, motivo di ravvisare ragioni per un differente trattamento, sotto questo aspetto, tra laurea vecchio ordinamento o a ciclo unico e laurea specialistica conseguita a seguito di laurea triennale.

Anticipo del Tfs-Tfr
«In relazione alla procedura di rinnovo dell'Accordo quadro per l'anticipo del Tfs-Tfr, già sottoscritto e formalizzato con il decreto ministeriale 19 agosto 2020 e con validità fino al 30 giugno 2022, si comunica che il relativo Dm di rinnovo è tuttora in fase di perfezionamento, in attesa di acquisire i formali atti di assenso da parte di tutti gli attori istituzionali coinvolti (ministero dell'Economia, ministero del Lavoro, Abi e Inps).
Come confermato dalle amministrazioni interessate nel corso della riunione dello scorso 13 giugno, che si è svolta su impulso del Dipartimento della Funzione pubblica, l'intenzione condivisa è quella di rinnovare l'efficacia della misura, anche in considerazione del suo impatto positivo: ha rappresentato uno strumento utile ad agevolare l'accesso al trattamento di fine servizio da parte dei dipendenti pubblici». È questo il comunicato pubblicato in data 1° luglio 2022, sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.