I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

In arrivo il nuovo modello di dichiarazione Imu e le relative istruzioni: bozza in perfezionamento?

di Barchi Roberta - Rubrica a cura di Anutel

Il 16 giugno scorso doveva essere sottoposto al parere della Conferenza Stato-Città lo Schema di decreto concernente la dichiarazione Imu e Impi (Imposta immobiliare sulle piattaforme marine). Il punto risulta ad oggi essere stato "ritirato" dall'ordine del giorno e non ancora ripresentato.

Appare pertanto legittimo domandarsi se sia ancora possibile intervenire sulle "Istruzioni" per correggere alcuni errori ed eventualmente arricchirle in modo da renderle maggiormente funzionali alle esigenze degli operatori, siano essi contribuenti, Caf o addetti dei Comuni.

Non possiamo infatti dimenticare che il continuo susseguirsi di interventi normativi nell'ambito del prelievo locale sugli immobili hanno reso questa materia ostica: strutturata all'origine per poter essere applicata in modo semplice dai contribuenti, oggi è di faticosa gestione anche per i soggetti specializzati.

Da una prima lettura delle "Istruzioni", si rileva infatti che nella sezione "Annotazioni" si elencano le fattispecie ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale ma alcune di queste nulla hanno a che fare con l'assimilazione e cioè:

1. i cd "Pensionati non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia";

2. i cd "Beni merce" (peraltro questa fattispecie viene erroneamente ricompresa nello stesso punto della casistica degli "immobili posseduti da personale appartenente alle forze armate…");

3. gli immobili per i quali sussiste l'esenzione dal versamento dell'Imu limitatamente all'anno di imposta 2021 in favore dei proprietari locatori che hanno ottenuto provvedimento di convalida di sfratto sospeso per legge.

La fattispecie di cui al punto 1. andrebbe piuttosto aggiunta nell'elencazione degli immobili che godono di riduzioni dell'imposta dal momento che non vi appare contemplata.

Andrebbero poi probabilmente specificate in modo più puntuale e lineare le casistiche di esenzione in relazione alle quali il comune non ha a disposizione le informazioni per la relativa applicazione. Così appunto:

• per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica (di cui il ministero si è completamente dimenticato);

• per gli immobili posseduti da personale appartenente alle forze armate, per l'esenzione a favore dei privati che hanno ottenuto la convalida di sfratto e per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (casi contemplati esclusivamente per la compilazione delle "Annotazioni");

• per "l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari" nell'ipotesi in cui il comune abbia introdotto l'equiparazione all'abitazione principale. Per questo caso, nelle "vecchie istruzioni", si affermava la mancanza dell'obbligo dichiarativo poiché il comune sarebbe stato a conoscenza delle relative informazioni. Le "nuove istruzioni" tacciono in merito. Tenuto però conto che il Comune non necessariamente conosce, né è tenuto a sapere, se il proprio contribuente ha trasferito la residenza presso una casa di riposo che spesso è ubicata nel territorio di altri enti, sarebbe proprio il caso di inserire tale casistica tra quella che richiedono la presentazione della denuncia.

Non si sa poi che fine abbia fatto la fattispecie del"l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria" per la quale era contemplata la presentazione della dichiarazione nelle precedenti istruzioni.

Non sarebbe nemmeno superflua la precisazione del 2012 in merito al regime delle pertinenze dell'abitazione principale: infatti se è vero che non sussiste l'obbligo dichiarativo nel limite delle 3 pertinenze (di cui una soltanto per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), è anche vero che, qualora il numero delle stesse vada oltre, il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.

Avendo a che fare con i contribuenti e con gli operatori che li supportano negli adempimenti fiscali, ci si domanda inoltre perché il ministero non abbia riproposto, almeno sinteticamente, le casistiche che NON RICHIEDONO la presentazione della DICHIARAZIONE già precedentemente citate: l'esperienza quotidiana, infatti, ci insegna che ancora oggi molti addetti e contribuenti continuano a chiedere se la dichiarazione debba essere presentata quando sono intervenute delle modifiche catastali o una compravendita con rogito notarile.

Quindi forse non sarebbe inutile specificare che non è richiesta la dichiarazione, nel caso:
• di presentazione della dichiarazione di successione da parte degli eredi e legatari;
• di modificazioni oggettive degli immobili presentate in catasto tramite la procedura Docfa;
• in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendano da atti per i quali risultavano applicabili le procedure telematiche del cd. MUI;
• in cui le informazioni siano comunque fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale;
• in cui il comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare, abbia previsto, ai fini dell'applicazione di un'aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell'agevolazione, consistenti nell'assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali. Infatti, ancor oggi molti comuni richiedono la dichiarazione Imu anche quando pretendono ulteriori comunicazioni o autocertificazioni. Confermare questa delucidazione rappresenterebbe un argine per il contribuente che a volte, appunto viene vessato da richieste inutili e onerose;
• di assegnazione della casa familiare al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice quando detto immobile insista sul territorio del Comune di celebrazione del matrimonio ovvero sul territorio del Comune di nascita dell'ex coniuge assegnatario (qualora ne ricorrano i presupposti).

Tutto inutile? Tutto scontato? Oggi meno che mai. L'articolo 1, comma 169 della legge 160/2019 dispone che siano disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione: è la norma stessa che richiede un dettaglio delle casistiche e vale la pena fornire un vademecum chiaro e dettagliato a vantaggio di tutti.

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