Appalti

Servizi pubblici locali, obbligatorio il Pef asseverato con la proiezione di costi, ricavi e finanziamenti

L'affidamento deve fondarsi su un'accurata analisi delle prospettive gestionali delle attività, tradotta in un piano economico-finanziario

di Alberto Barbiero

L'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve fondarsi su un'accurata analisi delle prospettive gestionali delle attività, che deve essere tradotta in un piano economico-finanziario.

Il Dlgs 201/2022, che ricompone in forma unitaria la disciplina dei servizi di interesse economico generale affidabili dagli enti locali e dagli enti di governo degli ambiti ottimali, pone in evidenza all'articolo 14, comma 2 l'obbligo di valutare preliminarmente un'ampia serie di fattori, tra i quali molti elementi economici, quali i costi per l'ente e per gli utenti, gli investimenti e gli effetti sulle finanze pubbliche. La valutazione deve essere trasposta in una specifica relazione, illustrativa anche delle eventuali compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico, se inserite nel sistema di remunerazione delle attività.

Il complesso di norme contenuto nel decreto focalizza l'attenzione in vari punti sull'importanza dell'analisi economico-finanziaria della gestione del servizio pubblico, collegandola agli strumenti regolatori del rapporto tra l'ente affidante e il soggetto affidatario, tanto da richiedere come contenuto obbligatorio del contratto di servizio clausole dirette ad assicurare per tutta la durata l'equilibrio economico-finanziario.

Dalle disposizioni del Dlgs 201/2022 emerge la necessaria traduzione di tali valutazioni in specifici strumenti di sintesi, soprattutto al fine di pervenire a una corretta regolamentazione dei principali riferimenti del rapporto economico con il soggetto gestore.

Per i servizi a rete è previsto espressamente l'obbligo di allegare alla relazione un piano economico-finanziario che deve contenere anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché deve essere asseverato da un istituto di credito, da un intermediario finanziario da una società di revisione o da revisori legali.

Qualora l'ente di governo dell'ambito scelga come modulo gestionale l'affidamento in house, il Pef (sempre asseverato) deve essere allegato anche alla deliberazione con cui è formalizzata tale decisione, esplicativa delle ragioni del mancato ricorso al mercato, dovendo precisare anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio.

Il piano economico-finanziario assume tuttavia rilievo anche per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete.

L'articolo 19, regolante la durata degli affidamenti, lo configura come strumento obbligatorio in relazione all'affidamento in house di tali tipologie di attività, in quanto dimostrativo degli ammortamenti per gli investimenti e della loro temporalizzazione, a sostegno dell'eventuale sviluppo gestionale di lungo periodo (superiore alla durata standard di cinque anni).

Peraltro, anche l'articolo 24 del Dlgs 201/2022 esplicita l'utilizzo a spettro ampio del Pef, senza distinzione tra servizi a rete e non a rete, richiedendone l'obbligatoria allegazione (comma 5) al contratto di servizio, unitamente al programma degli investimenti.

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