Appalti

In vigore il Dl Semplificazioni, i 16 punti-chiave per gli appalti e l'edilizia: guida articolo per articolo

Voce per voce le norme del Governo per accelerare investimenti (non solo del Pnrr) e rapporti con la Pa

di Mauro Salerno

Non ci sono solo il subappalto al 50% (per pochi mesi), il titorno dell'appalto integrato sul preliminare o la proroga generale (ma non totale) delle deroghe al codice appalti previste già l'anno scorso con il Dl 76. Nonostante siano queste le norme di cui si è discusso con maggiore enfasi finora, il nuovo decreto Semplificazioni varato dal governo per accelerare gli investi del Pnrr è un concentrato di novità per gli appalti. Che spesso si nascondono in richiami normativi tutti da decifrare e talvolta aggiungono nuovi provvedimenti attuativi a carico dei ministeri, con effetti che si potranno misurare solo nei prossimi mesi. Per cominciare a dare una bussola alle stazioni appaltanti e alle imprese che dovranno misurarsi da subito con le nuove regole abbiamo pensato di offrire una prima guida alle novità di maggiore impatto per amministrazioni e imprese. In questo focus costruito articolo per articolo seguendo l'ossatura normativa del decreto Semplificazioni pubblicato sulla Gazzetta del 31 maggio con il numero 77/2021 abbiamo raccolto i 16 punti di maggiore interesse. Eccoli.

Articolo 7. Ufficio Anticorruzione alla Ragioneria (fuori dall'Anac)
Non ci sarà solo l'Anac a vigilare sugli appalti del Pnrr. Anzi. Con una svolta che qualcuno ha letto anche come un tentativo di "svuotare" le competenze dell'Autorità guidata da Giuseppe Busia, il governo ha deciso di creare un ufficio dirigenziale all'interno della Ragioneria dello Stato «con funzioni di audit del Pnrr e di monitoraggio anticorruzione». Inoltre, l'articolo prevede anche che per combattere corruzione e conflitti di interesse «le amministrazioni centrali titolari di interventi possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza ». Segnali di una volontà di marginalizzare il ruolo dell'Autorità che Busia, in un'intervista alla Stampa, si è affrettato a ridimensionare. «Il fatto che il governo si attrezzi è una cosa utile - ha spiegato Busia - e io sono felice se c'è qualcuno che fa un primo controllo. Non si può per questo dire che l'Anac venga svuotata. Anzi, i suoi poteri sono stati rafforzati da quel decreto, attraverso l'uso delle banche dati». Punto, quest'ultimo, su cui ci concentriamo più avanti.

Articolo 11. Formazione (senza riduzione) delle stazioni appaltanti
Dall'ultima versione del decreto è sparito l'articolo che rimetteva in pista la qualificazione delle stazioni appaltanti prevista, ma mai attuata, dal codice appalti del 2016, a causa delle resistenze degli enti locali. All'articolo 11 viene ora previsto un programma di formazione gestito da Consip per le Pa, da attuare attraverso un disciplinare da stipulare con Il Mef e un budget di 40 milioni. Da notare che l'articolo non prevede alcun termine per definire il disciplinare. non sarà l'unico provvedimento attuativo, indicato senza scadenza e sanzioni, tra quelli previsti all'interno del decreto. Il Governo assicura però che le stazioni appaltanti incaricate di indire le gare per le opere del Pnrr dovranno «avere esperienza pregressa qualificata e documentata e di essere dotate di personale qualificato e di strumentazione tecnica adeguata».

Art. 17 (e seguenti). Supercommissione e semplificazioni per la Via
Passi avanti per la Via: per i progetti Pnrr drastica limatura dei tempi e una commissione speciale di 40 componenti al lavoro a tempo pieno, da insediare entro due mesi. Rispetto alla norma del semplificazioni per il Pniec, che non aveva funzionato, la novità è che le opere sono individuate ope legis (non serve un Dpcm). L'attività istruttoria della Commissione si svolgerà in parallelo con quella consultiva gestita dalla competente direzione generale del ministero per la Transizione ecologica. Ma soprattutto subentrano i poteri sostitutivi affidati sulla base della legge 241/90 (trasparenza amministrativa) in caso di inerzia della commissione o del direttore generale del Mite che firma il parere. Con l'aggiunta del riconoscimento automatico del rimborso degli oneri istruttori pagati dal proponente (in caso di mancato rispetto del termine procedimentale).

Art. 29. Sovrintendenza speciale per le autorizzazioni del Recovery
La struttura sarà incardinata presso il ministero della Cultura e resterà in vita fino al 31 dicembre del 2026. La Soprintendenza Speciale viene coinvolta nei progetti sottoposti a Via statale oppure nei progetti che sono «nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero». L'attività istruttoria sarà a carico delle attuali Soprintendenze ai beni archeologici alle belle arti e al paesaggio, ma «in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione» dei progetti può intervenire esercitando nei confronti delle Soprintendenze «poteri di avocazione e sostituzione». Il testo non spiega in quali circostanze si configura tale «necessità». Altrettanto vago - anche se chiaro nella finalità - l'obiettivo di «assicurare la tempestiva attuazione».
Il direttore della direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del ministero della Cultura sarà a capo della nuova struttura. C'è poi una segreteria tecnica composta da personale del ministero cui si aggiunge un «contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale».

Art. 33. Superbonus 110% semplificato
I lavori di ristrutturazione agevolati al 110% - a meno che non comportino demolizione e ricostruzione - potranno essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (la Cila). Non dovrà più essere presentato «lo stato legittimo», ovvero la documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in cui risulti la regolarità dell'immobile e l'assenza di violazioni urbanistiche. Questo solo però ai fini del Superbonus. Il decreto precisa infatti che «resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento». In pratica, eventuali abusi potranno comunque essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente. Si tratta, secondo le stime del ministero della Pa, di una netta accelerazione che permetterà di risparmiare in media tre mesi di tempo e complessivamente 110 milioni di euro. Gli eccessivi adempimenti burocratici, aggravati dalla situazione di lockdown, hanno infatti frenato l'accesso alla misura soprattutto da parte dei condomini, limitando la portata stessa dell'agevolazione. Malgrado l'ampia richiesta, i cantieri sono rimasti al palo, tanto che secondo il ministero a fine aprile erano state presentate appena 12.745 domande, di cui solo il 10% per condomini e il restante 90% per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome. Tra le novità introdotte nel decreto c'è anche la possibilità di usufruire del maxi bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche non solo a favore dei disabili, ma anche degli ultra sessantacinquenni. La condizione per ottenere l'agevolazione è però che i lavori di rimozione degli ostacoli, tra cui rientra anche l'installazione di ascensori, siano realizzati insieme ad altri interventi incentivati con il Superbonus. Un'altra misura del tutto nuova, ma oggetto di continui tira e molla, riguarda case di cura, ospedali, collegi e convitti, ospizi, conventi e seminari, oltre che le caserme. I lavori realizzati su questi immobili potranno sfruttare il 110%, a patto che i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i membri del Consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. L'estensione era inizialmente prevista per alberghi e pensioni che invece - causa costi - sono rimasti all'asciutto, nonostante il periodo di crisi attraversato durante la pandemia.

Art. 41. Pa, sanzione per chi frena il digitale (ma serve un regolamento)
Arriva una nuova spada di Damocle per i funzionari pubblici. Si tratta della sanzione compresa tra diecimila e centomila euro che potrà essere comminata dall'Agid in caso di «mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti e informazioni, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri». Il punto da sottolineare è che per trasformare la minaccia in realtà, ancor prima delle denunce o delle iniziative d'ufficio, è necessaria l'adozione di un regolamento da parte dell'Agid «leprocedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione». Anche qui non ci sono scadenze.

Art. 44 e 45. Salgono a dieci le opere complesse messe sulla corsia veloce
Tra una bozza e l'altra sono salite a dieci le opere complesse che potranno usufruire della corsia veloce disegnata ad hoc dal Dl semplificazioni. Aviaggiare su questa particolare pista saranno sei ferrovie, due opere idriche e due cantieri portuali. Per le ferrovie sono in ballo l'alta velocità della linea Palermo-Catania-Messina e quella della Salerno Reggio Calabria, con l'aggiunta del collegamento con la linea ferroviaria con caratteristiche di alta velocità Battipaglia-Potenza- Taranto . Al potenziamento della linea ferroviaria Verona-Brennero (opere di adduzione) sono state affiancate da ultimio la linea Roma-Pescara e il potenziamento della linea Orte-Falconara. Le opere idriche ammesse al nuovo regime sono le opere di derivazione della Diga di Campolattaro e la messa in sicurezza del sistema idrico del Peschiera nel Lazio. Quanto ai porti la novità riguarderà gli interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway) e la realizzazione della Diga foranea di Genova. La procedura - che ricostruiamo in dettaglio in quest'altro articolo - prevede la costituzione di un comitato speciale presso il consiglio superiore di lavori pubblici e iter in parallelo per Conferenza di servizi (con risoluzione dei dissensi in Consiglio dei ministri), archeologia preventiva e valutazione di impatto ambientale.

Art . 46. Un nuovo decreto (entro 60 giorni) per il dibattito pubblico
Si torna ancora sul dibattito pubblico con la previsione di un nuovo decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. L'idea è quella di abbassare i tetti ora previsti per assoggettare le opere del Pnrr al débat public. Il decreto dovrebbe essere emanato entro 60 giorni, su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, e prevedere una durata massima di trenta giorni. Alla commissione toccherà anche il compito di istituire, entro 60 giorni dal'entrata in vigore del decreto, «un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico». In caso di inadempienza o ritardi della stazione appaltante scattano i poteri sostitutivi affidati sempre alla stessa commissione nazionale.

Art. 47. Bandi con premi per donne e giovani (ma servono linee guida)
Ci sarà un tentativo di garantire parità di genere e occupazione giovanile con gli investimenti legati al Recovery plan. L'articolo 48 del decreto obbliga innanzitutto le imprese con più di cento dipendenti ad allegare alle offerte l'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni. Si tratta di un rapporto che le aziende con oltre cento dipendenti devono produrre e consegnare ai sindacati almeno una volta ogni due anni. Allo stesso modo il decreto impone alle aziende con oltre 15 dipendenti che ottengono appalti per il Pnrr di produrre lo stesso tipo di rapporto entro sei mesi dalla conclusione del contratto. E fin qui, va detto che per quanto gli obiettivi siano condivisibili, siamo alla creazione di nuova burocrazia. C'è poi il capitolo che riguarda i bandi di gara in cui si impone alle stazioni appaltanti di prevedere « nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne». Non solo. Il decreto va anche oltre e si spinge fino a prevedere che tra i requisiti di accesso all'appalto sia inserita anche la richiesta di assicurare « una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile». Il capitolo continua con l'elencazione di una serie di misure premiali aggiuntive che possono essere previste nei bandi di gara con riferimento alla cira del welfare aziendale e alla parità di genere per concludere con penali e sanzioni. Infine l'immancabile provvedimento attuativo, senza il quale tutto questo rischia di rimanere sulla carta. Si tratta delle nuove «linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» per definire «le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto».

Art. 48. Appalto integrato su preliminare e freno ai ricorsi per gli appalti Pnrr
All'articolo 49 arriva un ricco capitolo di semplificazioni dedicate agli appalti del Recovery plan e degli investimenti complementari. A parte l'ovvia necessità di nominare un Rup, si ammette la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando (sia nei settori ordinari che in quelli speciali) senza limiti di importo per motivi di estrema urgenza causati da circostanze imprevedibili, laddove si rischiasse di mettere a rischio gli obiettivi del Pnrr. Una clausola simile a diverse altre già viste nei vari decreti sulle semplificazioni. Una novità è l'applicazione alle opere del Pnrr della norma anti-ricorsi, inserita ai tempi della legge obiettivo. In pratica per sterilizzare gli effetti delle sospensive o dell'annullamento d elle gare da parte dei Tar si stabilisce che l'eventuale vittoria di un ricorso non comporta la «caducazione» del contratto già stipulato con il vincitore della gara e il subentro del ricorrente. Ma un semplice risarcimento del danno. « per equivalente», cioè in denaro.

C'è poi il ritorno dell'appalto integrato sul preliminare , senza però la clausola che ammetteva la possibilità di usare in questo caso il criterio del massimo ribasso, cancellata dopo le polemiche e le proteste di imprese e sindacati.

Il provvedimento precisa anche che sul progetto di fattibilità posto a base di gara «è sempre convocata la conferenza di servizi» e che le stazioni appaltanti possono prevedere nei bandi anche progetti premiali per chi fa ricorso a progettazione «con strumenti elettronici».
Un riferimento alla progettazione di tipo Bim (Building information modeling) in realtà poco comprensibile visto che le norme già in vigore prevedono l'obbligatorietà di ricorrere alla progettazione in Bim per tutte le opere di valore superiore a 15 milioni di euro e che tra sei mesi (il primo gennaio 2022) questa soglia si abbasserà a 5,3 milioni: un valore in cui rientreranno ampiamente tutte le grandi opere del Recovery. Non solo. Sul Bim la bozza aggiunge peraltro un passaggio aggiuntivo: un nuovo decreto attuativo a carico del ministero delle Infrastrutture (Mims) da varare entro 30 giorni.

Un ultimo passaggio è dedicato al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il decreto stabilisce che per i progetti del Pnrr il parere dell'organo tecnico è reso «esclusivamente sui progetto di fattibilità tecnico-economica» (statale o finanziati dallo Stato per oltre il 50%) di importo superiore a cento milioni, senza valutazioni sulla congruità dei costi. Sotto i cento milioni non ci sarà bisogno di parere. Anche qui le indicazioni di dettaglio sono rimandate a un provvedimento attuativo che il presidente del Consiglio superiore è chiamato a emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Art. 49. Subappalto al 50% fino a novembre (a meno di proroghe)
Tetto per il subappalto innalzato dal 40% al 50% fino al 31 ottobre e poi libero. È questo il compromesso raggiunto con i sindacati sui subaffidamenti che l'europa ci chiede di liberalizzare. Il Dl semplificazioni prevede anche che il subappaltatore debba applicare gli stessi contratti collettivi dell'appaltatore principale. Dal primo novembre (salvo prevedibili nuove polemiche e ulteriori proroghe) toccherà alle stazioni appaltanti indicare le quote di subappalto ammesse, tenendo conto di una serie di fattori tra cui il rischio infiltrazioni e la sicurezza delle prestazioni. In ogni caso non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione del contratto oppure l'oggetto principale dell'appalto. Dal primo novembre sarà anche eliminato il tetto del 30% per il subappalto delle categorie superspecialistiche. Mentre anche il subappaltatore diventerà responsabile ( in solido con l'appaltatore) nei confronti della stazione appaltante.

Nello stesso articolo si torna ancora sul Durc di congruità e si destinano risorse (un milione per il 2021 e due milioni all'anno per i cinque anni tra il 2022 al 2026) per la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 50. Premi di accelerazione e penali per i contratti Pnrr
Con l'articolo 51 si torna agli appalti del Recovery. Tre le ulteriori semplificazioni. Potere sostitutivo in caso di ritardo attivazione o sospensione dei lavori per opere del piano. Contratto efficace subito dopo stipula senza condizione sospensiva. Previsione di premi accelerazione e, per converso, raddoppio del valore minimo delle penali (dallo 0,3 allo 0,6 per mille) in caso di ritardi, fino a un ammontare massimo del 20% (invece che 10%) del netto contrattuale.

Art. 51. Tutte le proroghe del vecchio decreto semplificazioni
Tutte le deroghe per gli appalti sottosoglia sono prorogate fino al 30 giugno 2023 e non scadranno dunque a fine anno. La novità su questo punto è la modifica relativa all'affidamento diretto per servizi e forniture che viene fissato a 139mila euro, includendo anche i servizi di architettura e ingegneria che invece prima avevano una soglia specifica più bassa (75mila euro). Per i lavori la possibilità di affidamento diretto senza consultazione imprese lavori resta a 150mila euro. Altra grande novità è la ridefinizione delle soglie per la procedura negoziata senza bando che permette di invitare meno imprese. Infatti, sparisce la soglia che prima prevedeva cinque inviti tra 150mila e 350mila euro. Si stabilisce invece un gradino unico tra 150mila e un milione di euro in cui basterà bussare alla porta di cinque operatori. Sopra il milione e fino ai 5,35 milioni delle soglie Ue gli inviti necessari saranno 10 e non più 15.

Altre proroghe del Dl 76/2020: verifiche antimafia semplificate fino al 30 giugno 2023, così come la possibilità di invocare l'urgenza e i limiti alle sospensione dei lavori . Anche l'obbligo di nominare il collegio consultivo tecnico viene esteso fino alla stessa data e si prevede che il Mims debba emanare nuove linee guida sul suo funzionamento entro 60 giorni dal decreto, costituendo anche un osservatorio sul Cct presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. I presidenti dei cct devono spedire atti di costituzione e determinazioni entro 5 giorni. Estese anche le deroghe sulla conferenza di servizi semplificata e sul danno erariale contestabile solo in caso di dolo. Mentre non viene prorogata la maxi-deroga che permetteva di affidare senza bando anche gli appalti soprasoglia legati all'emergenza sanitaria. Questa opportunità, in verità non si sa quanto sfruttata, scadrà allora a fine anno.

Art. 52. Estese anche deroghe e sospensioni del Dl Sblocca-cantieri del 2019
Non scadrà a fine anno la sospensione del codice appalti prevista dal decreto Sblocca-cantieri. Anche per le misure introdotte nel 2019 il Dl Semplificazioni approvato venerdì dal governo arrivano le proroghe fino a 30 giugno 2023. In particolare continueranno a restare in vita le deroghe che consentono ai Comuni non capoluogo di appaltare in proprio (ma la deroga non vale per le opere del Pnrr), di utilizzare l'appalto integrato, di far rimanere congelato l'albo dei commissari di gara presso l'Anac. Viene cancellata poi la relazione che il governo avrebbe dovuto trasmettere al parlamento sugli effetti di queste sospensioni entro il prossimo novembre. Prorogata al 2023 anche «l'inversione procedimentale», cioè la possibilità di valutare le offerte prima di verificare i requisiti delle imprese, prevista anche dal Dl Semplificazioni dell'anno scorso. Ok alla possibilità di avviare la progettazione delle opere con fondi limitati al progetto fino al 2023, così come la possibilità di appaltare manutenzione ordinaria e straordinaria senza progetto esecutivo fino a giugno 2023. Fino a alla stessa data i pareri del Cipe saranno necessari solo per le opere oltre 100 milioni (norma identica a quella prevista in un altro punto del provvedimento per le opere Pnrr) , mentre tra 50 e 100 milioni se ne occuperanno i provveditorati. Sotto i 50 milioni si farà a meno del parere. Prorogate a giugno 2023 anche le norme che consentono di apportare varianti anche su progetti sottoposti ad archeologia preventiva e la misura che consente di dare l' ok alle varianti su progetti definitivi approvati dal Cipe senza ripassare dal Cipe, nel caso non superino il 50% del valore del progetto.

Art. 53. Banca dati unica e fascicolo virtuale per le gare (ma senza scadenze)
Dopo l'Avcpass e poi lo spostamento (questo sì virtuale) della Banca dati dall'Anac al ministero delle Infrastrutture prende vita l'ennesimo tentativo di gestire in tempo reale attraverso una banca dati unica la partecipazione alle gare d'appalto delle imprese italiane, verificandone i requisiti per via telematica. L'articolo 54 del decreto riprende in mano tutti i concetti del «once only» (chiedere i certificati una volta sola) c che finora sono rimasti alla tato di miraggio e li applica anche alle norme di trasparenza e pubblicità cui sono legati gli enti locali, che in futuro dovrebbero trasmettere dati e informazioni soltanto alla Banca dati nazionale degli appalti dell'Anac. La richiesta di potenziare la banca dati gestita dall'autorità facendone il perno dell'intero sistema di gestione delle gare d'appalto arriva direttamente dal presidente dell'Anac Giuseppe Busia che ne ha fatto un cavallo di battaglia. Il Dl Semplificazioni sembra accontentarlo inserendo all'articolo 54 l'obbligo di trasmettere tutti i dati sugli appalti tutti trasmessi alla banca dati dell'Anac, che diventerà il punto unico di pubblicazione. Nasce poi il fascicolo virtuale dell'operatore economico e si stabilisce che le altre amministrazioni responsabili di certificare i requisiti delle imprese dovranno trovare il modo di renderle disponibili «in tempo reale» e «in formato digitale» queste informazioni alla banca dati dell'Anac. Il problema è che il decreto si limita a elencare queste attività senza prevedere tempi di attuazione e sanzioni in caso di inerzia. Sarà la volta buona? Gli esempi del passato consigliano prudenza sulle scommesse. Anche per il provvedimento che l'Anac dovrà mettere a punto sul potenziamento della banca dati non vengono indicate scadenze. Ma qui l'Autorità gioca in casa e dovrebbe evitare di prestare il fianco ai detrattori.

Art. 61,62 e 63. Rapporti tra privati e Pa
Il decreto contiene una serie di misure che provano a rendere più veloci e certe non solo le procedure del Pnrr ma anche quelle della vita quotidiana di cittadini e imprese e assicurare piena effettività a strumenti da tempo esistenti nel nostro ordinamento, come il silenzio assenso e il potere sostitutivo. Per rendere più certi gli effetti dl silenzio-assenso si stabilisce che trascorsi i termini i privati potranno richiedere e ottenere per via telematica l'attestazione dell'accoglimento della domanda o potrà autocertificarla. Inoltre viene anche rafforzato l'intervento sostitutivo, che in caso di mancato rispetto dei termini dei tempi delle procedure, poteva essere richiesto solo dall'interessato. Con la nuova disposizione l'amministrazione può intervenire anche d'ufficio. Mentre il dirigente o l'ufficio responsabile del potere sostitutivo, o l'ufficio appositamente individuato, hanno l'obbligo di concludere le procedure nella metà del tempo originariamente previsto. Ultimo punto la riduzione dei tempi di esercizio del potere di annullamento degli atti in autotutela. La Pa non avrà più 18 mesi, ma solo 12 per tornare su una decisione già presa.

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