Appalti

Irregolarità fiscali non definitive, dal primo febbraio fuori gara solo con violazioni oltre 35mila euro

In Gazzetta la legge europea con correzioni al codice appalti anche su subaffidamenti, pagamenti e progettisti

di Mauro Salerno

È arrivata al traguardo della Gazzetta Ufficiale (n.12 del 17 gennaio 2022) la legge europea del 2021 con importanti novità per imprese e Pa che gravitano al mondo degli appalti pubblici. La legge (n.238 del 23 dicembre 2021) concentra le modifiche al codice all'articolo 10. Quella di maggiore impatto è di certo l'innalzamento della soglia per le irregolarità fiscali da considerare gravi, anche se non definitivamente accertate, ai fini dell'esclusione delle imprese dalle gare d'appalto. Con la legge europea la soglia minima per accendere un faro sulla violazione sale da 5mila a 35mila euro, mettendo un primo freno alla possibilità di sventolare un cartellino rosso per irregolarità di importo marginale rispetto ad appalti con valori anche milionari.

Dovranno cambiare anche i parametri che al momento consentono di considerare «grave» una violazione fiscale non definitivamente accertata da un atto amministrativo finale. La legge stabilisce infatti che a occuparsi della questione sarà «un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni» dall'entrata in vigore della modifica al codice, cioè entro il 2 aprile 2022, visto che la legge europea diventa operativa il primo febbraio .

Niente esclusione per violazione dei subappaltatori
La norma interviene poi sulle cause di esclusione riferite ai subappaltatori, cancellando la possibilità che l'impresa principale possa essere estromessa da una gara per la contestazione di gravi illeciti professionali riferiti a uno dei subaffidatari.

Subappalti anche ai concorrenti, addio terna
Importante anche la correzione che supera il divieto di subappaltare parte dei lavori a imprese partecipanti alla gara. Finora aver preso parte alla gara in qualità di concorrente escludeva il "ripescaggio" nel ruolo di subappaltatore da parte del vincitore dell'appalto. Ora la legge europea cancella questo paletto, abrogando la lettera a) del comma 4 dell'articolo 105 del codice appalti. Via anche gli obblighi di dimostrare l'inesistenza di cause di esclusione dei subappaltatori da parte dell'impresa principale e di individuare una terna di subaffidatari già con l'offerta per le opere soprasoglia europea.

Nuovo intervento sui pagamenti
Anche se l'emergenza degli anni scorsi sembra superata con i tempi di pagamento delle Pa rientrati in margini più tollerabili, merita una segnalazione anche il nuovo intervento mirato a snellire le procedure di saldo delle fatture da parte delle amministrazioni. Qui la correzione è apportata all'articolo 113-bis del codice.

La prima novità riguarda il compito di comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento di un certo stato di avanzamento dei lavori. La legge stabilisce che «fermi restando i compiti del direttore dei lavori», d'ora in avanti anche la stessa imprese potrà farsi avanti e «comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori». A quel punto il direttore dei lavori dovrà accertare il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adottare il Sal. Ci sono clausole per la composizione del contraddittorio. Dopodiché «il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al Rup» cui tocca emettere «il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori». A quel punto il Sal viene inviato alla stazione appaltante «la quale procede al pagamento». Ultima precisazione riguarda l'emissione delle fatture da parte dell'impresa che potrà essere staccata «al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori» e «è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del Rup».

Gruppi di progettazione
È destinato ad allargarsi l'orizzonte dei soggetti che potranno partecipare alle gare di progettazione. La legge europea affida infatti al Mims il compito di definire, con un decreto da emanare entro 60 giorni, i requisiti minimi di partecipazione alle gare di «altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati».

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