Urbanistica

Spostamento di tramezzi in edilizia libera anche in zona a tutela paesaggistica

Lo ricorda il Tar Lazio: sono opere interne che non alterano volumi e non incidono sulla percezione del paesaggio

di Massimo Frontera

«La modifica delle tramezzature interne di un fabbricato non richiede né il permesso di costruire (o la scia alternativa al permesso di costruire) né l'autorizzazione paesaggistica». Lo ricordano i giudici della II Sezione -bis del il Tar Lazio nella recente ordinanza n.4635/2022 con la quale è stata annullata l'ordinanza di demolizione di un comune laziale nei confronti di opere realizzate da un privato nel proprio appartamento, in precedenza notificate al comune con una comunicazione inizio lavori (Cil). Nel caso specifico l'intervento ha riguardato, tra le altre cose, lo spostamento di tramezzature senza intaccare murature portanti.

Citando una precedente sentenza della medesima sezione del Tar, i giudici ribadiscono che «le opere di modifica di spazi interni, sia pure eseguite attraverso demolizione e ricostruzione di tramezzature, non integrano un intervento soggetto a permesso di costruire e neanche a Scia, non venendo in rilievo alterazioni dei parametri urbanistici ovvero incrementi di volumetria e superficie; né rilevano "i rigorosi limiti imposti dal vincolo paesaggistico", trattandosi di "opere meramente interne, che non hanno comportato in alcun modo aumento dei volumi preesistenti, né possono essere considerate, in generale, elementi detrattori del vincolo, non potendo in alcun modo alterare il paesaggio, né la percezione che di questo si abbia dai luoghi accessibili al pubblico")».

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