Appalti

Pnrr, niente obblighi assunzionali nella legge di gara se la stazione appaltante lo motiva adeguatamente

I chiarimenti del Mims in tema di contratti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc

di Stefano Usai

L'ufficio di supporto giuridico del Mims, con il parere n. 1203/2022, ha chiarito alcuni problemi interpretativi posti dall'articolo 47 del Dl 77/2021 (convertito dalla legge 108/2021) in tema di contratti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc.
La norma impone tutta una serie di nuovi obblighi documentali e obblighi assunzionali per finalità generazionali, di genere e inclusione lavorativa delle persone disabili.
Gli obblighi assunzionali sono in realtà solo potenziali visto che, con adeguatissima motivazione, la stazione appaltante può valutare anche di non prevederli nella legge di gara.

Gli obblighi documentali
La prima questione che viene posta attiene all'obbligo di produrre la relazione di genere sul personale per le imprese che occupano un numero di dipendenti pari o superiore ai 15 dipendenti e inferiore ai 50.
Il terzo comma dell'articolo 47 del Dl 77/2021 prevede infatti che la relazione deve essere consegnata «entro sei mesi dalla conclusione del contratto». Con il rischio, in caso di inadempimento di subire delle penali e l'impossibilità a partecipare - per 12 mesi - a gara che aggiudicano contratti Pnrr/Pnc.
Il quesito mira al chiarimento su cosa si intenda per «conclusione del contratto» ovvero, se il momento della stipula o la conclusione della fase civilistica. L'ufficio di supporto precisa che il riferimento è alla stipula del contratto. Pertanto, il Rup avrà compito di richiedere la relazione dal giorno del perfezionamento del contratto d'appalto.
Altra questione interpretativa riguarda l'obbligo previsto dal comma 3-bis del Dl 77/2021 (introdotto in fase di conversione).
Per effetto di tale norma, che oggettivamente ribadisce obblighi già previsti, si prevede che gli operatori con un numero di dipendenti compresi tra i 15 ed i 50 (in realtà l'obbligo vale anche nel caso di un numero superiore di dipendenti) sono tenuti a consegnare – sempre entro 6 mesi dalla stipula del contratto sia la «certificazione» sul rispetto della normativa sugli obblighi assunzionali disabili ex lege 68/1999 sia la relazione «relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte». Tale adempimento, in realtà, viene risolto - chiarisce il Mims - con la dichiarazione presentata in sede di partecipazione alla gara a cui poi farà seguito l'accertamento, sull'aggiudicatario, presso gli uffici competente «la veridicità delle autodichiarazioni».

Gli obblighi assunzionali
Maggiormente articolata è la questione degli obblighi assunzionali e della intensità della motivazione nel caso in cui la stazione appaltante, per motivi oggettivi, ritenga di non poterla/doverla inserire. Più nel dettaglio l'istante chiede se, in relazione ad un appalto di lavori si possa escludere l'obbligo «per l'occupazione femminile» e se, a tal riguardo, possa ritenersi sufficiente una motivazione che prenda atto della «tipologia e la natura delle attività oggetto del contratto che rendono tale obbligo difficilmente applicabile».
Con il riscontro l'ufficio di supporto non entra nel merito dell'adeguatezza (o meno) della motivazione ribadendo che oggettivamente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 47, le stazioni appaltanti «possono eliminare o ridurre la quota assunzione pari al 30%» fermo restando, appunto, la necessità di una motivazione «stringente» che legittimi la deroga e che deve essere inserita «nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della determina stessa». Si ribadisce, pertanto, la rilevanza della determina a contrarre come atto che avvia il procedimento amministrativo complessivo.
Come detto il servizio di supporto non entra nel merito della motivazione. Sembra però doversi affermare, anche alla luce delle linee guida ministeriali del 7 dicembre 2021, che la motivazione non possa limitarsi ad una mera presta d'atto/constatazione ma, con un certo dettaglio, dovrebbe anche indicare le ragioni e l'oggettiva impossibilità di rispettare gli obblighi assunzionali di genere rispetto al tipo di lavori/aspetti esecutivi dell'affidamento. Non ultimo anche con riferimento al livello occupazionale «di genere» nel contesto territoriali.

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