Amministratori

Corte conti, un servizio pubblico è rilevante economicamente se genera ricavi che coprono i costi

I giudici amministrativi hanno analizzato il caso di un impianto sportivo affidato con gara a terzi

di Alberto Barbiero

La rilevanza economica di un servizio di interesse generale è desumibile principalmente dalla sua capacità di generare ricavi in grado di coprire i costi.
Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 1784/2022 ha precisato tutti gli elementi che contraddistinguono la gestione di un servizio pubblico in chiave di efficienza e di massima redditività potenziale, tanto da determinarne la configurazione come attività con rilievo economico.
I giudici amministrativi, analizzando il caso di un impianto sportivo affidato con gara a terzi, hanno anzitutto evidenziato come tale modulo, per la centralità del momento della gestione (che prefigura come meramente strumentale l'affidamento del bene di proprietà pubblica), assume i caratteri tipici della concessione di servizio pubblico.
Affinchè possa concretizzarsi tale particolare rapporto, l'articolo 164, comma 3, del Dlgs 50/2016 prevede quale presupposto necessario per l'applicazione della disciplina in materia di concessioni che il servizio di inyeresse generale oggetto dell'affidamento abbia rilevanza economica (escludendo espressamente l'utilizzo di tale percorso per i servizi privi di tale caratterizzazione).

La giurisprudenza euro-unitaria e quella nazionale hanno peraltro precisato che la distinzione tra servizio economico di interesse generale e servizio non economico di interesse generale deve essere effettuata applicando anzitutto il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato.

Il Consiglio di Stato, chiarisce che, a sua volta, il carattere della remuneratività deve essere accertato facendo applicazione di una serie di indici quali la scelta organizzativa stabilita dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività, le caratteristiche dell'impianto, le specifiche modalità della gestione e i relativi oneri di manutenzione, il regime tariffario (libero ed imposto), nonché la praticabilità di attività accessorie.

I giudici amministrativi evidenziano pertanto la necessaria effettuazione, da parte dell'amministrazione affidante, di un'analisi articolata, che deve prendere in considerazione una molteplicità di parametri e, rapportata agli impianti sportivi, porre in rilievo gli elementi di effettiva valorizzazione della struttura.

La focalizzazione deve aversi anzitutto sulle dimensioni e sulle caratteristiche di polifunzionalità dell'impianto, soprattutto se in grado di rendere sviluppabili, oltre alle attività sportive principali, anche attività complementari e commerciali.

Il riconoscimento al concessionario della facoltà di poter gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, percependo tutte le entrate derivanti dalel attività tipiche e da quelle strumentali, per i giudici amministrativi equivale a riconoscere la facoltà di ritrarre ricavi dall'espletamento della gestione mediante il corrispettivo economico imposto all'utenza.

Qualora in tale modulo gestionale, il concessionario abbia la possibilità di coprire tutti i costi con i ricavi, risulta evidente la remuneratività del servizio, poiché il suo sviluppo operativo è contraddistinto da criteri di economicità.

In tale schema dei profili economici risultano compatibili sia la riconduzione al concessionario delle spese di manutenzione (a maggior ragione quando proporzionate rispetto al quadro dei ricavi complessivi) e l'eventuale corrispettivo parziale versato dall'Amministrazione, nei termini di sostegno all'equilibrio economico prefigurati dalla disciplina in materia di concessioni.

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