Urbanistica

Abusi edilizi, da demolire la tettoia che diventa terrazzo condominiale

A rivolgersi al Tar Toscana i condòmini di uno stabile che contestavano il diniego comunale alla loro richiesta di sanatoria

di Annarita D'Ambrosio

L’abuso può giovare a terzi più a chi lo abbia commesso. È davvero singolare la storia su cui si è pronunciato il 3 maggio il Tar toscano, sezione fiorentina, nella sentenza 606/2022.

A rivolgersi al tribunale amministrativo i condòmini di uno stabile che contestavano il diniego comunale alla loro richiesta di sanatoria di un abuso, commesso da terzi. Si trattava della società proprietaria dell’appartamento a piano terra dello stabile, occupato da un istituto bancario. Sulla chiostra interna, locale macchine per il riscaldamento/raffreddamento degli uffici della banca, insisteva una copertura in lamiera, destinata a proteggere gli impianti da sporcizia e intemperie. Nel 2001, in accordo con altri condòmini, ma senza acquisire alcun titolo abilitativo, la società proprietaria dell’immobile aveva effettuato lavori di consolidamento della copertura, rendendola praticabile, per poterla pulire e manutenere, creando per i condomini del secondo piano un terrazzo calpestabile a tutti gli effetti. Nel condominio perciò alcuni condòmini si opponevano all’azione intentata dal proprietario che dall’abuso aveva invece subito un danno, perdendo aria e luce. E la società proprietaria? Favorevole all’abbattimento si era autodenunciata al Comune che aveva intimato la demolizione dell’opera.

La condomina proprietaria dell’appartamento che dava sul solaio abusivo insieme ad altri condòmini chiedeva la sanatoria dell’abuso. Sosteneva anzi che il solaio fosse di proprietà condominiale poggiando sulle pareti interne perimetrali della chiostra.

Censure infondate secondo il Tar fiorentino. Innanzitutto – scrivono - sfugge alla giurisdizione del giudice amministrativo l’accertamento della proprietà del solaio di cui il Comune ha ordinato la rimozione. Il Tribunale certifica solo la legittimità del provvedimento di diniego impugnato. Poiché nel caso in questione quel provvedimento è stato richiesto dallo stesso autore dell’abuso, la decisione comunale è più che legittima.

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