Urbanistica

Soppalco senza opere in cemento? Non serve l'autorizzazione sismica

Il Consiglio di Stato chiarisce l'applicazione delle norme sulle opere «non rilevanti»

di IVana Consolo

Nel novero delle autorizzazioni che potrebbero essere necessarie in edilizia, vi è anche la cosiddetta autorizzazione sismica. Trattasi di un atto preventivo necessario alla nuova edificazione o alla modifica di edifici già esistenti; ma non è un titolo edilizio sempre occorrente. Difatti, essa è contemplata come ineludibile soltanto per determinate tipologie di opere edilizie; più precisamente quelle definite rilevanti. A individuare di quali interventi si tratti nello specifico, ci aiuta l'articolo 94bis comma 1 lettera a) del Dpr numero 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che ai numeri 1) 2) e 3) contempla le seguenti opere: interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni già esistenti (ricadenti in zone sismiche); nuove costruzioni tipologicamente inusuali o con strutture complesse (ricadenti in zone sismiche); interventi su edifici strategici ed opere infrastrutturali che, in caso di evento sismico, possano avere funzioni importanti di protezione civile o che possano collassare (sempre ricadenti in zone sismiche).

Chiarito di cosa ci andremo ad occupare, possiamo sin da subito affermare che il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 6835 del 4 agosto 2022, ci consente di capire ancora meglio ciò che risulta già abbastanza evidente: è necessaria l'autorizzazione sismica in caso di trasformazione di un lastrico solare in un terrazzo e soppalco interno?

Il caso
Come spesso accade, tutto parte da un contenzioso tra vicini. Ebbene, i proprietari di un immobile avevano deciso di trasformare il lastrico solare dell'edificio in un terrazzo e soppalco interno. Avvedutasi dei lavori, la vicina di casa decide di attivarsi, in quanto sosteneva che gli interventi realizzati avrebbero compromesso la staticità dell'edificio, ed avrebbero dovuto essere legittimati previo rilascio di autorizzazione sismica dalle amministrazioni competenti. Forte di tale sua convinzione, provvedeva ad inviare le dovute (a suo dire) segnalazioni, ma non riceveva alcun riscontro. La vicenda finiva così dinanzi al Tar Campania, che riteneva di dover riconoscere come fondate le doglianze della vicina. I privati esecutori degli interventi edilizi, decidono quindi di sottoporre il caso al supremo vaglio di Palazzo Spada.

La decisione del Consiglio di Stato
Investiti della vicenda, i giudici del Consiglio di Stato comprendono immediatamente di non poter condividere quanto statuito dal Tar. La loro attenzione si sofferma anzitutto sull'interesse a ricorrere.Ebbene, il Consiglio di Stato richiama quanto deciso in adunanza plenaria con sentenza numero 22/2021, secondo cui: «nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi, e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato».Cosa vuol farci capire il supremo Tribunale della giustizia amministrativa? Intende esattamente precisare ed evidenziare che, quando si vuole contestare un permesso edilizio rilasciato a terzi, si deve essere nella condizione di dimostrare l'esistenza di una precisa utilità in caso di una pronunzia caducatoria.

Nel caso di specie, la vicina di casa ricorrente ha illegittimamente incolpato l'amministrazione di condotta inadempiente alla sua richiesta; in realtà vi è stato semplicemente il volontario e consapevole maturarsi di un silenzio rifiuto, dovuto alla circostanza che l'amministrazione era perfettamente consapevole che la condotta degli esecutori degli interventi edilizi fosse del tutto conforme a legge.

Dopo aver privato di pregio la condotta della ricorrente avverso l'amministrazione, i giudici di Palazzo Spada procedono col privare di pregio anche la condotta tenuta dalla vicina di casa nei confronti dei proprietari dell'immobile interessato dalle opere edilizie. Difatti, dall'esame degli atti di causa, non sono emersi elementi sufficienti a qualificare gli interventi edilizi in parola come rientranti nel novero di quelli previsti dal già citato articolo 94bis comma 1 lettera a) del Tue. Il Consiglio di Stato precisa come, al comma 4 della medesima norma, si conferma che: «fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c)». Come si diceva, il giudici formano il proprio convincimento anche sulla scorta degli atti di causa, soprattutto della Ctu espletatasi in primo grado.

Da un attento esame della perizia, si evince l'assenza di particolari e/o evidenti segnali fessurativi indicativi di una sofferenza della struttura muraria, nonché di una compromissione della staticità dell'edificio. La stessa consistenza delle opere, escludeva la possibile ricaduta dell'intervento sull'equilibrio statico del fabbricato. Difatti, la trasformazione del lastrico solare in terrazzo e soppalco interno, è stata realizzata senza l'utilizzo di materiali cementizi, bensì utilizzando solo legno e ferro battuto. Non essendo descritte parti in cemento che, per il loro peso specifico, possono verosimilmente incidere sull'assetto strutturale del fabbricato, l'intervento rientra tra quelli non rilevanti, e quindi non soggetti ad autorizzazione sismica. Alla luce dell'attenta e puntuale disamina condotta dai giudici, il ricorso della vicina di casa viene respinto, giungendosi così alla seguente conclusione: tanto il silenzio rifiuto dell'amministrazione a rispondere alla segnalazione, quanto l'assenza di autorizzazione sismica, appaiono nel caso di specie circostanze pienamente legittime.

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