Fisco e contabilità

Agenti contabili, per la Corte dei conti lo scarico irregolare dei buoni carburante è ammanco

Essendo la gestione a valore e a materia, deve essere utilizzato il modello 24

di Marco Coperchio e Patrizia Ruffini

Per la resa del conto dei buoni carburante relativi agli automezzi comunali, essendo la gestione a valore e a materia, l'agente contabile deve utilizzare il modello 24, previsto per il consegnatario dei beni, e non quello 21. Le scritture devono, inoltre, essere idonee a dimostrare lo "scarico" dei buoni carburante, cioè ad appurare con certezza quali e quanti sono effettivamente distribuiti nell'esercizio. Con la sentenza n. 116/2022, la sezione giurisdizionale per la Calabria ha fornito indicazioni puntuali assai utili per la gestione e la rendicontazione degli agenti contabili da approvare, per l'anno 2022, entro il 30 aprile 2023. Il caso sotto esame è quello di un agente che, per la resa del conto, ha utilizzato il modello 21, indicando per i buoni carburante soltanto le date di carico ed i valori totali e riportando, per lo scarico, i cosiddetti "buoni autorizzativi" (lo strumento utilizzato dall'ente per la gestione dei buoni carburante) con i numeri e i relativi importi. Quest'ultimi dovrebbero essere quelli liquidati al gestore in buoni carburante Consip; mancano, invece, le ricevute (o documento assimilabile).

Il Collegio giudica la rappresentazione effettuata sul modello 21 non idonea, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile per i buoni carburante, in quanto essa illustra in maniera parziale la gestione. A determinare la irregolarità è, nello specifico, la modalità di redazione del conto, per la circostanza che non contiene tutti gli elementi richiesti (carico, scarico, resti, introiti, esito e rimanenze).

L'utilizzo del modello 24 avrebbe permesso, invece, di indicare con chiarezza i dati essenziali per la rendicontazione e i controlli:
• la giacenza ad inizio esercizio, con il dettaglio dei buoni carburante a disposizione (determina di riferimento blocchetto n° buoni dal/al ed i valori);
• mensilmente, il carico dei buoni carburante (determina di riferimento dettagliando blocchetto n° buoni dal/al ed i valori);
• mensilmente, lo scarico dei buoni carburante (determina di riferimento dettagliando blocchetto n° buoni dal/al ed i valori), specificando nelle annotazioni il corrispettivo dei "buoni autorizzativi";
• la rimanenza a fine esercizio dei buoni carburante (sempre dettagliando blocchetto n° buoni dal/al ed i valori).

Con riferimento allo scarico, i giudici contabili segnalano la mancanza agli atti di scritture (ricevute di consegna vere e proprie) che attestino lo scarico, ovvero l'avvenuta consegna al gestore del buono carburante n° X a fronte del "buono autorizzativo" n° Y.

Anche considerando valide ad attestare lo scarico dei buoni carburante le cosiddette "ricevute" munite di timbro del gestore, il loro controllo mostra che molte ne risultano sprovviste, per un valore complessivo pari a 42.167 euro. Per tali somme non c'è nessun elemento che possa in qualche modo indurre ad ammettere l'avvenuto rifornimento; esse costituiscono, pertanto, un ammanco, inteso come somma per cui manca una prova giuridicamente valida dell'avvenuta corretta spendita ovvero del discarico (non potendosi considerare giuridicamente probante la mera autodichiarazione del conducente).

In conclusione, l'agente contabile non è stato discaricato ed è stato condannato alla restituzione, in favore del Comune, dell'intera somma di 42.167 euro, irregolare sotto il profilo del discarico, oltre agli interessi legali dalla data di liquidazione della somma e fino all'effettivo soddisfo.

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