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Il ruolo dei revisori in sede di resa dei conti

di Paolo Cerverizzo (*) - Rubrica a cura di Ancrel

È in scadenza il termine utile per l’adempimento dell’obbligo di rendere il conto giudiziale. L’ente, in pratica, dovrà procedere a effettuare una rendicontazione della gestione finanziaria con il fine di verificare l’attività degli agenti contabili in modo da garantire la corretta gestione del denaro e del patrimonio pubblico. Questa verifica obbligatoria serve, pertanto, a proteggere i diritti patrimoniali della collettività e a garantire il principio secondo cui chi gestisce il denaro pubblico deve renderne conto al suo titolare.

La trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto degli agenti contabili e del Tesoriere comunale dovrà avvenire sulla piattaforma Si.Re.Co (sistema informativa resa elettronica conti), entro 30 giorni (articoli 226 e 233 del Dlgs 267/2000) dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente da parte del consiglio comunale. Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle specifiche esigenze delle singole amministrazioni, in ogni caso nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.

La complessità e la frammentarietà della normativa giuridica relativa ai conti giudiziali, rende sempre più complessa l’attività dei soggetti coinvolti nell’adempimento. Tra questi, c’è anche l’Organo di Revisione che – fra mille dubbi - sarebbe chiamato a esprimere una “relazione” di merito.

L’articolo 139 del Dlgs 26 agosto 2016 n. 174 stabilisce: «Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza. L’amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente. [...]».

Il dubbio che scaturisce dall’articolo 139 - sopra citato - è se per organo interno, si intende l’organo di revisione e se, pertanto, la relazione debba essere redatta da quest’ultimo.

In base a diverse pronunce delle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti, la relazione deve essere redatta dall’organo di revisione, anche se l’ente ha proceduto a nominare un organo di controllo interno.

Difatti, tra le tante ordinanze dello stesso tenore, si cita la sentenza/ordinanza n. 11/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, che dichiara:

«la relazione prevista dall’art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall’organo di controllo interno individuato dall’ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all’agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, deve essere svolto in posizione di terzietà».

Quindi, in base a quanto sottolineato dalla Corte dei conti la relazione deve essere redatta dall’organo di revisione, in modo da garantire la terziarietà, evitando in tal modo di vanificare i controlli interni svolti dall’ente. Va segnalato, tuttavia, che il Tuel non disciplina e non individua l’organo di revisione nell’ambito dei controlli interni. Pertanto volendo dare una interpretazione diversa da quella della Corte veneta al citato articolo 139, è possibile ipotizzare l’intento del legislatore di responsabilizzare l’ente imponendogli di individuare, al proprio interno, una figura di riferimento che osservi gli obblighi in materia di contabilità giudiziaria. Anche in virtù di ragioni di economia interna, tale figura potrebbe essere il responsabile dell’intera procedura, preferibilmente coincidente con colui che effettua la parifica del conto.

Tale interpretazione sembrerebbe essere confermata dalla circolare n. 1 del 25 marzo 2024 della Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia-Romagna che ha come obiettivo «di semplificare l’attività dei soggetti (agenti contabili, responsabili del procedimento, i responsabili del servizio finanziario, revisori etc.) coinvolti nell’adempimento dell’obbligo di rendere il conto giudiziale».

Difatti, la circolare suggerisce come, sopratutto nel caso di enti dotati di un organo per il controllo interno (Comuni di grandi dimensioni), sia onere di quest’ultimo redigere la relazione ex articolo 139.

Resta chiaro, però, che la parifica debba essere oggetto di delibera consiliare ed è, quindi, obbligatorio il parere dell’organo di revisione. Inalternativa, come spesso accade, l’ente potrebbe procedere ad approvare i conti, previamente parificati, in sede di rendiconto, in tal caso l’organo di controllo deve dedicare una apposita sezione nella relazione al rendiconto.

(*) Presidente Ancrel Bologna

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