Personale

La progressione verticale «azzera» il part time e gli istituti contrattuali maturati e non goduti nel precedente rapporto ma non le ferie

Il dipendente non può vantare il diritto di conservazione del precedente rapporto di lavoro parziale

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

L’unica previsione contrattuale che dispone l’assenza di una soluzione di continuità tra la posizione nell’area originaria e quella nell’area nuova, a seguito di progressione verticale (ordinaria o in deroga), è quella contenuta nell’articolo 15, comma 2 del contratto del 16 novembre 2022, la quale espressamente prevede che il dipendente conserva le sole giornate di ferie maturate e non fruite nel precedente rapporto.

Fuori da tale ipotesi tassativa il dipendente non può vantare il diritto di conservazione...