Aziende speciali, non si licenzia per omissione di doveri d’ufficio senza violazione di contratto o regolamento
Nemmeno può essere licenziato per un «difetto di coordinamento con i vertici aziendali»
Il dipendente di un’azienda speciale non può essere licenziato per un «difetto di coordinamento con i vertici aziendali» o per una generica omissione di «doverosi atti di ufficio», senza che ci sia una precisa indicazione delle specifiche disposizioni regolamentari o contrattuali violate.
Sulla base di questo principio la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12688/2024, ha capovolto l’esito del giudizio promosso dal dirigente di un’azienda speciale, responsabile dell’area amministrazione...