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Nel questionario al bilancio di previsione 2025-27 focus su criticità e anomalie

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di Corrado Mancini - Rubrica a cura di Ancrel

La Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 febbraio 2025 ha approvato, con la deliberazione n. 7/2025, le Linee guida e il relativo questionario per la relazione dell’Organo di revisione dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul bilancio di previsione 2025-2027, l’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Molte sono le conferme rispetto al questionario precedente ma rilevanti anche le novità conseguenziali alla necessaria attività di aggiornamento richiesta dalla normativa sopravvenuta. Fra queste si evidenziano domande volte alla verifica del corretto stanziamento di spesa per il nuovo contributo alla finanza pubblica richiesto e previsto dall’articolo 1, comma 788, della legge di bilancio aggiuntivo rispetto ai due contributi previgenti, tutt’ora produttivi di effetti: il primo (spending review informatica) introdotto dalla legge 178/2020; il secondo disciplinato dall’articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio per il 2024). È stata poi data separata evidenza, attraverso l’istituzione di una sezione dedicata, senza tuttavia aggravare il numero complessivo delle domande, alla “Spesa per il personale” che mira a verificare il rispetto delle facoltà assunzionali e dell’eventuale superamento delle soglie di spesa, delle conseguenti azioni di riduzione e della congruità degli stanziamenti rispetto ai piani programmati di rientro. Il questionario contiene una specifica sezione dedicata alla cassa che, dall’esercizio in corso, assume un maggior rilievo in considerazione delle novità normative intervenute.

In particolare, però c’è da evidenziare come fra le domande preliminari sia prevista una griglia di atta a monitorare criticità/anomalie con indicazione dell’eventuale rilievo da parte del revisore e, in caso positivo, se la criticità/anomalia è stata superata o non superata. Non è necessario che dette criticità/anomalie siano rilevate nella relazione al bilancio di previsione potendo essere evidenziate dall’organo di revisione anche successivamente.

Fra le criticità/anomalie monitorate si ritiene utile soffermarsi su:

  • mancata o erronea contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato (Fpv) e cronoprogrammi di spesa. Sull’argomento si richiama l’attenzione sulle molteplici pronunce delle varie Sezioni regionali della Corte dei conti ove si afferma che la non corretta determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio, determina la violazione del principio di veridicità e vizia il documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri. Non è corretta la diffusa prassi che si sostanzia nel mancato inserimento, in sede di bilancio di previsione, di risorse sul Fpv in entrata in attesa dell’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno precedente e del relativo Fpv di spesa, come pure la rappresentazione del Fpv nel solo primo esercizio del bilancio non considerando i vari cronoprogrammi di spesa. Gioca un ruolo fondamentale la scrupolosa e corretta redazione dei cronoprogrammi di investimento sin dalla prima fase programmatoria dell’investimento stesso.
  • Non corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione. Sul tema si segnala, fra le varie pronunce, quella della Sezione regionale per l’Emilia-Romagna, n. 85/2023 con la quale definisce la corretta applicazione del punto 3.6 del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, e cioè «La contabilizzazione dei contributi a rendicontazione deve essere effettuata dall’ente beneficiario mediate imputazione dei trasferimenti in entrata solo all’esercizio in cui prevede di effettuare la relativa rendicontazione».
  • Sottostima degli altri accantonamenti. In tal senso è importante la valutazione del fondo contenzioso legato a rischi di soccombenza. L’accantonamento, anche in sede di bilancio di previsione, dovrà essere il risultato di un’attenta valutazione delle cause pendenti, da formalizzarsi, a parere della Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazioni n. 93, 94, 97 e 98/2024, con l’adozione di un apposito atto deliberativo della giunta comunale. La determinazione del fondo rischi esige, da parte dei revisori, un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente, con l’evidente esclusione di un controllo a campione.
  • Non corretta programmazione del personale. La programmazione delle risorse finanziarie per la spesa di personale deve essere determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. A tale proposito si consiglia ai fini della verifica la produzione, da parte dell’ente, di un tabulato contenete il costo del personale in servizio, l’evidenziazione dei costi riferiti alle cessazioni previste e alle assunzioni programmate nonché la quantificazione dei vari fondi accessori.
  • Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione. Si evidenzia come la legge imponga precisi vincoli nel conferimento di detti incarichi, in particolare il principio generale secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, secondo il principio dell’”autosufficienza organizzativa”. Inoltre, l’articolo 1, comma 173, legge 23 dicembre 2005 n. 266, prevede che gli atti di spesa in questione di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione. Al riguardo risultano molto utili le linee guida riferite al conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca di cui alla deliberazione n. 135/2024 della Sezione regionale per l’Emilia-Romagna dalle quali si evincono interessanti spunti operativi.
  • Non corrette previsioni dei flussi di cassa. Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti di competenza e in c/residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. Di conseguenza le previsioni di cassa delle entrate vanno circoscritte, limitatamente ai crediti (tanto a residui, quanto a competenza) che si prevede verranno riscossi nell’esercizio di competenza, tenendo conto di tutti quei fattori che possono influire sulla riscossione, sarà possibile utilizzare come parametro di riferimento la media delle riscossioni e dei pagamenti degli ultimi anni, con l’accortezza però di una attenta analisi di quelle entrate che, anche potenzialmente, possono presentare un grado di incasso inferiore alla media; ciò vale anche per le previsioni di pagamento.

La prassi, purtroppo ancora diffusa, di quantificare le previsioni di cassa nella semplice sommatoria dei residui alla competenza, disattende i postulati di veridicità e attendibilità e deve essere censurata.

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