I temi di NT+L'ufficio del personale

Punteggi nei concorsi, scoperture contributive, ritardata assunzione e graduatorie

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Concorsi, accorpamento dei punteggi delle prove

Il Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nella sentenza 31 ottobre 2024 n. 653 ha ritenuto che l’amministrazione possa legittimamente prevedere l’attribuzione di un punteggio accorpato per la prova pratica e la prova orale, suddividendo il complessivo di 30/30 (ad esempio: 10/30 per la prova pratica e 20/30 per la prova orale). È, altresì, corretto che, in questo caso si operi, per definire il punteggio finale, la sommatoria tra le due porzioni. Questa modalità non è in contrasto con quanto previsto dall’articolo 7 del Dpr 487/1994 (nei concorsi per esami) dove solo per il punteggio finale vale la regola: «il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio». La norma si riferisce letteralmente alla determinazione del “punteggio finale” da assegnare al candidato e non anche alla determinazione del punteggio da attribuire alle singole prove o, come nel caso di specie, alle prove “accorpate” ovvero considerate come parti (con peso specifico diverso) di un’unica prova, ai fini dell’attribuzione del punteggio fino a 30/30.

Inps, mancata trasmissione delle denunce mensili

L’Inps ha predisposto il messaggio n. 3749 dell’11 novembre 2024, con oggetto la «gestione dipendenti pubblici (GDP). UNIEMENS/ListaPosPA. Rilevazione della mancata trasmissione delle denunce mensili. Rilascio della procedura ”Scoperture contributive GDP”, versione reingegnerizzata di “Enti inadempienti”. Cessazione dei codici modello 74AJ00, 74BJ00 e 74CJ00».

Danno da ritardata assunzione e risarcimento

Il danno derivante dalla ritardata assunzione può essere parametrato sul mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l’assunzione fosse dovuta – detratti i redditi maturati (il cui onere della prova è posto in capo al datore di lavoro) – qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell’assunzione l’interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori. Sono le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 5 novembre 2024, n. 28380 con la quale ha delineato puntualmente il quadro giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno da ritardata assunzione.

Utilizzo di graduatorie di altri enti

Non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di dar seguito alla procedura di utilizzo di graduatoria di concorso di altri enti, trattandosi di una mera manifestazione di interesse alla quale non è seguita alcuna graduatoria, che non rende tutelabile la pretesa dell’interessato. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 6 novembre 2024, n. 8869. Nello specifico il Comune aveva predisposto un avviso per manifestazioni di interesse da parte di soggetti collocati in graduatorie di concorso di altri enti per l’iniziale previsione di copertura di due posti dirigenziali. Ricevute tre dichiarazioni di interesse da parte di soggetti collocati in graduatorie di altri due comuni, l’ente ha stipulato la convenzione con quello territorialmente più prossimo e, previo colloquio, ha assunto il primo degli idonei che, successivamente (durante il periodo di prova), ha interrotto il rapporto di lavoro, lasciando così vacante la posizione. A quel punto l’amministrazione ha deciso di non procedere ulteriormente per la copertura di quella posizione dirigenziale, così come di non dar seguito nemmeno per l’altra inizialmente prevista.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che, con l’avviso, l’ente non aveva creato alcun auto vincolo e, pertanto, non aveva l’obbligo di procedere allo scorrimento di altra graduatoria, in cui erano collocati gli altri soggetti, tra cui il ricorrente, risultati idonei e che avevano manifestato l’interesse a partecipare. Si tratta di decisioni discrezionali dell’amministrazione comunale, di natura sostanzialmente organizzativa, in ordine alla scelta della modalità più confacente per ricoprire posti vacanti in organico relativamente al proprio fabbisogno di personale.