Mancato scorrimento delle graduatorie, tassa di concorso, progressioni verticali e lavoro extra
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Nuova selezione al posto dello scorrimento della graduatoria
La sezione V del Consiglio di Stato nella sentenza n. 1984 dell’11 marzo 2025 ha stabilito che la decisione di indire una selezione per conferire un incarico a contratto (articolo 110 del Tuel), anziché procedere con lo scorrimento di una graduatoria di selezione precedente, è una scelta amministrativa che riguarda l’organizzazione dell’ente. In particolare, la decisione di coprire il posto vacante è una scelta organizzativa che compete all’ente pubblico. La modalità di copertura del posto (attraverso lo scorrimento della graduatoria o una nuova procedura) è una prerogativa dell’amministrazione, anche se il margine di discrezionalità è ridotto.
In questo contesto, è fondamentale che l’amministrazione motivi adeguatamente la decisione di non scorrere la graduatoria e di indire una nuova selezione, evidenziando l’interesse pubblico che giustifica questa scelta e considerando attentamente gli interessi di chi è ancora in graduatoria. Se l’amministrazione non fornisce una motivazione adeguata e non dimostra l’esistenza della graduatoria o l’interesse pubblico a indire una nuova procedura, la sua decisione risulta illegittima.
Inoltre, l’amministrazione non può giustificare la decisione dicendo che la posizione di un idoneo nella graduatoria è superata dal piano integrato di attività e organizzazione (Piao) adottato successivamente, poiché il piano e gli atti conseguenti non hanno un impatto diretto e concreto sulla posizione del candidato nella graduatoria precedente.
Irregolarità nel pagamento della tassa di concorso
Il candidato che abbia erroneamente versato la tassa di concorso (ad esempio, per una procedura diversa per la quale non ha fatto domanda) non può essere escluso dal concorso a cui intende partecipare. Il Tar Puglia-Lecce, con la sentenza 12 marzo 2025, n. 413, ha sottolineato che è illegittima la clausola di esclusione in caso di errore nel pagamento, in quanto viola il principio di proporzionalità.
Secondo la giurisprudenza consolidata, la tassa di concorso non è un requisito essenziale per la partecipazione, ma piuttosto un corrispettivo per il servizio fornito. Di conseguenza, errori nel pagamento o il pagamento tardivo possono essere considerati violazioni formali e non sostanziali, che possono essere regolarizzate autonomamente dal candidato, senza influire sulla parità di trattamento tra i concorrenti, purché la regolarizzazione avvenga prima delle prove concorsuali.
Inoltre, l’azione amministrativa deve essere guidata da principi di ragionevolezza e proporzionalità, scegliendo la soluzione che comporta il minor sacrificio per il candidato, come stabilito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2087 del 14 aprile 2006).
Progressioni tra le aree e requisiti di ammissione
Il Tar Veneto, con la sentenza 11 marzo 2025, n. 342, ha stabilito che nelle procedure di progressione verticale, prevista dall’articolo 52, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001 e dall’articolo 15 del Ccnl 16 novembre 2022, che prevedono la valutazione degli incarichi ricoperti, l’amministrazione può tenere conto di tale criterio anche nel momento dell’ammissione alla procedura, oltre che durante la fase valutativa.
Il Collegio ha affermato che l’amministrazione ha il potere discrezionale di stabilire quali titoli e competenze siano necessari per la progressione verticale interna. Questo procedimento, che mira a valorizzare l’esperienza e la professionalità del personale già dipendente dell’ente, è generalmente insindacabile se non per manifesta irragionevolezza. L’obiettivo della progressione verticale non è quello di sanare situazioni patologiche, ma di favorire il percorso di crescita dei dipendenti interni, come sottolineato dal dipartimento della funzione pubblica.
Attività extraistituzionale senza autorizzazione
La Corte dei Conti, nella sentenza n. 15/2025, ha condannato un dipendente pubblico che, dopo aver lavorato in un Comune e in un’università, aveva svolto attività di progettazione, direzione lavori e consulenza tecnica senza la necessaria autorizzazione. Pertanto, il dipendente pubblico che svolge attività extraistituzionale retribuita senza l’autorizzazione necessaria dell’amministrazione risponde di danno erariale. L’elemento soggettivo del dolo risulta evidente nel caso in cui il lavoratore abbia richiesto un “nulla osta” per incarico (falsamente) a titolo gratuito. Il riversamento delle somme indebitamente percepite deve avvenire al lordo delle ritenute fiscali, come stabilito dall’articolo 53, commi 7 e 7-bis, del Dlgs 165/2001.