Fisco e contabilità

Scelte gestionali, fondo contenzioso, conto giudiziale e spese di rappresentanza: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Scelte gestionali e motivazioni (acquisto/locazione)

La scelta tra le possibili alternative di azione rientra nelle prerogative gestionali del Comune. L’attività negoziale dell’ente locale, tuttavia, non è libera come quella che connota i rapporti tra privati, essendo assoggettata ai vincoli che impongono una congrua motivazione delle scelte, la relativa convenienza sia economica che funzionale, la congruità dei prezzi e il dovere di rendere pubblica l’iniziativa negoziale e trasparente il comportamento, tanto al fine di garantire un accesso paritario e non discriminatorio dei potenziali interessati, quanto in ragione di una concorrenzialità del mercato funzionale all’interesse pubblico. Il principio di finalizzazione alla cura degli interessi pubblici permea l’amministrazione pubblica nel suo complesso ed è applicabile anche all’attività di diritto privato, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, oltre che dall’articolo 1, comma 1, della legge 241/1990. È necessario che il Comune svolga e dia atto di un’approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto del bene, la finalità pubblica perseguita e formulando una analisi costi/benefici dell’operazione.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 57/2025

Fondo contenzioso

Nelle ipotesi di contenzioso rilevante, ai fini della corretta stima del rischio di soccombenza, «... si dovrà tener conto di tutte le voci che compongono la domanda giudiziale (danno emergente e lucro cessante, articolo 1223 del codice civile, danno curricolare, interessi, rivalutazione, eccetera) così da effettuare un’analisi quanto più possibile accurata per assicurare un accantonamento corrispondente alle reali esigenze dell’ente». Sul punto, la giurisprudenza contabile, pur riconoscendo le difficoltà implicite nella valutazione dei rischi derivanti dal contenzioso, ha ribadito che «è necessario che l’ente faccia delle opportune e precise valutazioni (in parte, inevitabilmente, discrezionali) sulle variabili sopra indicate, che incidono direttamente sulla quantificazione del fondo. In particolare, la ragionevole determinazione della probabilità di soccombenza e dell’importo da corrispondere alla controparte sono elementi imprescindibili per consentire all’ente una corretta quantificazione degli impatti sul bilancio derivanti dal contenzioso, e la conseguente necessaria copertura attraverso un apposito accantonamento. Il metodo delineato dal principio contabile, pur con le sue difficoltà applicative, è l’unico che consente all’ente una quantificazione verosimile dei potenziali effetti nefasti del contenzioso, e ai soggetti esterni la verifica della congruità dell’accantonamento». La corretta stima delle probabilità di soccombenza risulta, quindi, imprescindibile ai fini della determinazione dell’ammontare del fondo in esame, che deve essere, dunque, quantificato, in ragione di tali probabilità, in proporzione al valore della causa.
Sezione regionale di controllo della Basilicata - Parere n. 42/2025

Conto giudiziale consegnatario titoli

La Sezione ha ritenuto che l’agente contabile, con l’utilizzazione del metodo del valore nominale, sia incorso in errore nella compilazione del conto. Invero il punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del Dlgs 118 del 2011 prevede espressamente che le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” previsto dall’articolo 2426 n. 4 Codice civile, metodo non utilizzato dall’ente nella compilazione del rendiconto. Con ordinanza n. 22 del 2022 la Sezione giurisdizionale Piemonte ha evidenziato, infatti, che il metodo del valore nominale non coglie appieno le possibili variazioni (in aumento o in diminuzione) del valore della partecipazione, a differenza del metodo del patrimonio netto.
Sezione giurisdizionale regionale dell’Emilia-Romagna - Sentenza n. 19/2025

Regolamento spese di rappresentanza

Gli approfondimenti effettuati hanno consentito di rilevare la mancata adozione di uno specifico regolamento in materia di spese di rappresentanza. Al riguardo la Sezione della Corte dei conti dell’Abruzzo ha sollecitato l’amministrazione comunale circa l’opportunità di adottare un dedicato provvedimento regolatorio volto a disciplinare l’oculata gestione di risorse non direttamente destinate a offrire servizi al cittadino. Il regolamento in materia di spese di rappresentanza va, infatti, considerato quale strumento idoneo a garantire trasparenza, imparzialità ed economicità delle spese in argomento, in attuazione del principio di buon andamento sancito dall’articolo 97 della Costituzione.
Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo - Deliberazione n. 43/2025

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