I chiarimenti su permessi a recupero, per visite e non retribuiti per i tempi determinati
Sono le conclusioni dell’Aran, destinati al personale del comparto Istruzione e Ricerca ma pienamente aderente alle fattispecie disciplinate per gli enti locali
I permessi brevi possono essere fruiti, previa preventiva autorizzazione del dirigente/responsabile, anche per frazioni inferiori a una ora.
Le ore di permesso per l’espletamento delle visite mediche vanno raggruppate sei a sei (ogni sei ore fanno maturare un giorno di malattia), pertanto, le ore che residuano rispetto a tale raggruppamento non incideranno sul periodo di comporto e non andranno «trasportate» oltre l’anno solare di competenza.
I permessi non retribuiti per motivate esigenze (fino ad...