Lavoro straordinario, accesso agli atti, divieto di pantouflage e concorsi
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Diritto alla remunerazione del lavoro straordinario
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore ha diritto al pagamento della prestazione resa per il lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ove sia eseguita con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la relativa prestazione e, comunque, non insciente o prohibente domino o in modo coerente con la volontà del soggetto preposto, a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto dei limiti e delle regole sulla spesa pubblica, che possono incidere, eventualmente, sulla responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione, in quanto tale consenso è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’articolo 2126 del codice civile, in relazione all’articolo 2108 del codice civile.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 26 febbraio 2025, n. 4984.
Acceso ai documenti in caso di mobilità
Il partecipante a un procedura di mobilità volontaria (articolo 30 del Dlgs 165/2001) ha diritto di accedere ai curricula, domande e verbali di valutazione anche dei candidati non risultati idonei.
È infatti fondata la pretesa del ricorrente all’ostensione integrale della documentazione richiesta, attesa la configurabilità di un interesse a conoscere le valutazioni espresse in relazione anche ai candidati non idonei, dalle quali, in ipotesi, è possibile ricavare elementi da cui desumere l’irragionevolezza del proprio giudizio di non idoneità.
È quanto si rinviene nella sentenza 28 febbraio 2025, n. 1763 del Consiglio di Stato, sezione V.
Divieto di pantouflage
Nel parere dell’Anac del 19 febbraio 2025 fascicolo n. 602/2025, è stato ricordato che nel testo definitivo del Pna 2022 è illustrato un modello operativo per l’attuazione e la verifica delle misure dei Ptcpt, prevedendo soltanto che «nell’ambito delle proprie verifiche, l’amministrazione/ente può raccogliere informazioni utili ai fini della segnalazione ad Anac circa l’eventuale violazione del divieto di pantouflage, anche attraverso l’interrogazione di banche dati, liberamente consultabili o cui l’ente abbia accesso per effetto di apposite convenzioni nonché lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (ad esempio Telemaco, Ini-Pec)»; tra le banche dati consultabili è esclusa la richiesta dei modelli 730 all’agenzia delle Entrate, inizialmente prevista nella bozza, ma poi, a seguito di osservazioni pervenute e considerate le criticità rilevate in materia di tutela della privacy, eliminata nel testo definitivo.
L’Autorità, quindi, suggerisce di effettuare la verifica della misura del pantouflage, prevedendo (nel Ptcpt) la consultazione di banche dati (ad esempio, Telemaco) dalle quali accertare l’eventuale assunzione di altre cariche da parte dei dipendenti cessati.
Verifica dei requisiti di partecipazione dei candidati al pubblico concorso
Il Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, nella sentenza 24 febbraio 2025, n. 374 ha ritenuto che un’amministrazione possa riservarsi in qualsiasi momento della procedura la possibilità di accertare il possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati e, quindi, anche dopo la formazione dell’elenco dei candidati ammessi allo svolgimento delle prove di concorso.
Secondo la giurisprudenza, tale previsione risponde a criteri di buon andamento dell’amministrazione, in quanto diretta a circoscrivere l’espletamento di tale attività accertativa ai soli concorrenti che abbiano superato tutte le prove concorsuali (Tar Lazio-Roma, sezione III-bis 7 luglio 2020 n. 7788, confermata da Consiglio di Stato, sezione VII, 9 agosto 2022, n. 7067).