Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di incentivi per funzioni tecniche
Incentivi per funzioni tecniche – Rinnovo contrattuale – Regime applicabile alle procedure avviate sotto il D.lgs. 50/2016 – Esclusione dell’incentivo in caso di rinnovo mediante negoziazione diretta non preceduta da confronto concorrenziale – Nuovo codice dei contratti pubblici (art. 45 D.lgs. 36/2023) – Estensione dell’incentivo anche agli affidamenti diretti – Necessità accertamento effettivo svolgimento delle funzioni tecniche da parte del RUP
Con riferimento alla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche anche nei casi di rinnovo contrattuale, sia nell’ipotesi di procedura aggiudicata in vigenza del precedente codice dei contratti, che di procedura aggiudicata successivamente all’entrata in vigore del nuovo codice, la Sezione ha affermato che, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, il rinnovo del contratto che intervenisse sotto la vigenza (per le procedure in corso) di detta norma non consente alcun riconoscimento dell’incentivo tecnico se si risolve in una negoziazione diretta con l’appaltatore, non preceduta da gara, ovvero da una procedura comparativa, tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati e dei cui esiti l’amministrazione abbia dato conto nella motivazione.
A diversa conclusione, invece, ha ritenuto possa giungersi per le procedute ricadenti nelle previsioni dell’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, attesa l’espressa volontà legislativa di estendere il riconoscimento dell’incentivo a tutti gli affidamenti, ivi inclusi quelli avvenuti direttamente, come nei casi di rinnovo. Resta inteso che, anche con riferimento al rinnovo, l’incentivo può essere corrisposto dal responsabile di servizio, o da altro dirigente incaricato dall’amministrazione, solo a fronte dell’accertamento e dell’attestazione, da parte del RUP, dell’effettivo svolgimento delle specifiche funzioni tecniche da parte del destinatario (oggi, anche di qualifica dirigenziale).
Riferimenti giurisprudenziali e consultivi
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Marche, n. 106/2023
Riferimenti normativi
Art. 45, D.lgs. n. 36/2023
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 372 del 13/11/2025
Incentivi per funzioni tecniche – Attività dei collaboratori interni – Ambito oggettivo delle prestazioni incentivabili – Collaborazione con professionisti esterni – Esclusione dall’incentivo – Attività svolte in favore di altri dipendenti pubblici – Art. 45 d.lgs. 36/2023 – Presupposti soggettivi di accesso al beneficio
In riscontro ad una istanza di parere in materia di incentivi per funzioni tecniche, il Collegio ha chiarito che l’attività dei collaboratori incentivabile è esclusivamente quella svolta in favore di altri dipendenti pubblici, mentre il supporto e la collaborazione con professionisti esterni incaricati di attività di progettazione rientra tra le ordinarie prestazioni lavorative e non può usufruire del beneficio di cui si discute, rendendo il seguente parere:
“le attività di collaborazione incentivabili sono esclusivamente quelle svolte in favore di altri dipendenti pubblici, rientrando tra le ordinarie prestazioni lavorative il supporto e la collaborazione con professionisti esterni incaricati di attività di progettazione, direzione lavori e/o collaudo”;
“solo i dipendenti collaboratori dell’attività del responsabile unico del progetto e i dei responsabili e degli addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento possono beneficiare degli incentivi alle funzioni tecniche previste dall’art. 45 del d.l.gs.36/2023”.
Riferimenti giurisprudenziali e consultivi
MIT pareri n. 3418 del 13.05.2025 e n. 3233 del 27.02.2025
Riferimenti normativi
Art. 45, D.lgs. n. 36/2023
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 369 del 12/11/2025
Incentivi per funzioni tecniche – Contratti di concessione di lavori e servizi – Unicità del regime contabile a prescindere dalla tipologia di procedura e di contratto – Rinvio al par. 5.2 dell’All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 – Sistema di doppia contabilizzazione degli incentivi tecnici – Registrazione in contabilità dopo sottoscrizione contratto integrativo del personale cui gli incentivi si riferiscono – Imputazione all’esercizio in corso di gestione – Richiamo al principio della competenza finanziaria potenziata – Accertamento dell’entrata correlata quale copertura e rettifica del doppio impegno
Con riferimento alla contabilizzazione degli incentivi per funzioni tecniche per le ipotesi di affidamento di lavori e servizi mediante contratti di concessione, la Corte ha reso parere nei seguenti termini:
“Premessa la ratio dell’istituto degli incentivi tecnici di remunerare lo svolgimento delle funzioni tecniche, per come tipizzate dal legislatore, con conseguente assunzione di responsabilità in sede di riconoscimento dei relativi compensi a beneficio del personale, sussiste un sistema omogeneo della loro contabilizzazione che prescinde dalla procedura seguita e quindi dalla tipologia di contratto prescelto dall’ente nell’affidamento di lavori, servizi e forniture. Trattasi di un meccanismo complesso, rappresentato dalla doppia contabilizzazione degli incentivi in parola, i cui impegni, a carico degli stanziamenti riguardanti i relativi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, vengono registrati in contabilità dopo la sottoscrizione del contratto integrativo del personale relativo all’anno cui gli incentivi stessi si riferiscono, con imputazione all’esercizio in corso di gestione. Viene quindi emesso il relativo mandato di pagamento in favore dell’Ente e contestualmente l’accertamento dell’entrata per il medesimo importo. Registrato il primo impegno, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata segue l’impegno della spesa per incentivi tecnici nell’esercizio in cui si perfeziona l’obbligazione nei confronti dei dipendenti, con imputazione all’esercizio in cui la stessa diviene esigibile, a valere degli stanziamenti riguardanti la spesa di personale. Precisa il principio contabile di riferimento, al par. 5.2 all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, che la copertura della suddetta spesa per gli incentivi tecnici è costituita dall’accertamento di entrata sopra indicato, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa”.
Riferimenti normativi
Art. 45, D.lgs. n. 36/2023
All. 4/2, punto 5.2, lett. a), D.lgs. n. 118/2011
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 355 del 03/11/2025
Incentivi per funzioni tecniche – Personale settore economico-finanziario – Esclusione dal beneficio incentivante – Criterio della natura tecnica delle attività – Verifica rigorosa della riconducibilità alle funzioni dell’Allegato I.10 – Collegamento diretto con la specifica procedura d’appalto – Carattere eccezionale del regime incentivante
In ordine alla possibilità di incentivare il personale del settore economico-finanziario che concorra allo svolgimento delle attività incentivabili, la Sezione ha chiarito che resta fermo e insuperabile il criterio della natura tecnica delle attività in concreto esercitate, che delinea rigidamente il perimetro oggettivo di operatività dell’incentivo, affermando che:
“- il riconoscimento dell’incentivo previsto dall’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 per le attività rientranti fra quelle elencate dall’Allegato I.10 deve necessariamente essere preceduto da una puntuale e rigorosa verifica in ordine all’effettiva riconducibilità delle attività o funzioni specifiche concretamente svolte a quelle elencate nel citato allegato, nonché al collegamento diretto con la singola procedura sulla quale i relativi oneri gravano;
- il regime incentivante, di carattere eccezionale, non è consentito per le mere attività di natura finanziaria, ancorché complesse e indirettamente concorrenti al buon esito delle procedure di affidamento ed esecuzione, in quanto non comprese in alcuna delle attività elencate nell’Allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023.”.
Riferimenti giurisprudenziali e consultivi
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 120/2025
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, n. 86/2025
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Liguria, n. 56/2025
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 14/2025
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, n. 3/2024
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 6/SEZAUT/2018/QMIG
Riferimenti normativi
Art. 45, D.lgs. n. 36/2023
Allegato I.10, D.lgs. n. 36/2023
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Liguria, Deliberazione n. 77 del 27/10/2025
Incentivi per funzioni tecniche – Personale assunto a tempo determinato ex art. 90 TUEL – Uffici di staff a supporto organi di direzione politica – Esclusione dall’incentivo per preclusione di compiti gestionali ex art. 90, comma 3-bis TUEL – Divieto inserimento nei gruppi di lavoro per attività remunerabili ex art. 45 e Allegato I.10 d.lgs. 36/2023 – Natura gestionale delle funzioni tecniche
In riscontro ad una istanza di parere riguardante la possibilità di estendere anche al personale assunto con contratto a tempo determinato per le esigenze di supporto agli organi di direzione politica, ex art. 90 del TUEL, la Corte ha chiarito che la previsione dell’art. 90, comma 3-bis del TUEL, relativa all’impossibilità di attribuire compiti gestionali agli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi di indirizzo politico, preclude la possibilità di inserire il personale di tali uffici di staff nei gruppi di lavoro per lo svolgimento delle attività remunerabili ai sensi dell’art. 45 e dell’allegato I.10 del D.lgs. 36/2023, rientrando queste ultime tra le attività gestionali.
Riferimenti normativi
Art. 2, D.L. n. 73/2025, convertito con modificazioni in Legge n. 105/2025
D.lgs. n. 209/2024
All. I.10, D.lgs. n. 36/2023
Art. 45, D.lgs. n. 36/2023
All. 4/2, punto 5.2, lett. a), D.lgs. n. 118/2011
Artt. 4 e 24, comma 3, D.lgs. n. 165/2001
Art. 90, D.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Campania, Deliberazione n. 216 del 30/09/2025




