I temi di NT+Professionisti a cura di Ancrel

Organi di revisione alle prese con i piani assunzionali 2026-2028, novità e conferme in campo

di Grazia Zeppa (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Il 31 gennaio per gli enti con più di 50 dipendenti, in base all’articolo 6, comma 1 del Dl 80/2021, scade il termine per l’approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 (Piao) che, come noto assorbe diversi piani previsti da normative specifiche, e tra questi il piano dei fabbisogni di personale soggetto a controllo preventivo degli organi di revisione.

Con decreto del ministero dell’Interno del 24 dicembre 2025, per gli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2026 il termine per l’approvazione dei bilanci 2026-2028, pertanto per gli enti che usufruiranno di tale proroga il termine per l’adozione del Piao è di trenta giorni successivi a quello di approvazione del bilancio, come previsto dall’articolo 8, comma 2, decreto n. 132 del 2022.

Ancrel in questi giorni ha pubblicato nel suo sito e, quindi è a disposizione di tutti gli organi di revisione associati, il parere aggiornato sui piani assunzionali 2026-2028, corredato di note esplicative e di tabelle di calcolo a supporto delle verifiche da effettuare.

Il documento si compone di due parti, la prima dedicata al parere per i Comuni soggetti all’articolo 33, comma 2 del Dl 34/2019, la seconda all’asseverazione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. Il documento risulta comunque una guida utile anche per i Collegi dei revisori di Regioni, Città Metropolitane e Province, soggette rispettivamente all’articolo 33, co.1 e co. 1bis, del medesimo decreto, per i quali occorre fare riferimento, ovviamente, a quanto previsto dai rispettivi decreti attuativi del 03/09/2019 e dell’11/01/2022 e ai diversi valori soglia ivi individuati.

Di seguito ci si propone di fare una sintesi dei diversi elementi, tra novità e conferme, che gli organi di revisione sono tenuti a considerare nella loro attività di controllo per giungere ad esprimere il prescritto parere e ad asseverare, se necessario, il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

Il primo aspetto da tenere presente è che il 2026, rappresenta il secondo anno in cui gli enti, cosiddetti virtuosi, ossia che presentano un valore soglia inferiore ai valori individuati dai diversi decreti attuativi, applicano a “regime” quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legge 34/2019. Infatti al 31 dicembre 2024 è terminata la fase di prima applicazione della norma, che prevedeva per i medesimi enti la possibilità di incrementare la spesa di personale registrata nel 2018 in misura graduale non superiore a determinati valori percentuali. Pertantonel 2026, gli enti virtuosi possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dagli organi di revisione, sino a una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore ai valori soglia individuati dai decreti attuativi di riferimento. Mentre gli enti non virtuosi, che presentano un valore soglia superiore ai valori previsti, sono tenuti ad applicare un turnover del 30% sino al raggiungimento del valore soglia di riferimento.

Tra le conferme normative, soggette a verifica degli organi di revisione, vi è la dimostrazione del rispetto degli storici limiti di spesa di personale. In particolare, per i Comuni superiori a 1000 abitanti, il rispetto del limite di cui al comma 557-quater, articolo 1, della legge 296/2006, ossia la spesa di personale prevista per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 non deve superare il valore medio del triennio 2011-2013, mentre per i Comuni al di sotto dei 1000 abitanti il rispetto del limite di cui al comma 562 del medesimo articolo, ovvero la spesa di personale di personale prevista in ciascuna annualità del triennio 2026-2028, al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008.

Inoltre, se nel triennio 2026-2028 sono previste assunzioni flessibili, la cui disciplina trova riferimento nell’articolo 36 del Dlgs 165/2001, occorre verificare il rispetto del limite di cui all’articolo 9, comma 28 del Dl 78/2010, ossia il tetto di spesa 2009, nelle diverse percentuali contemplate per l’ente rispettoso o meno dei citati limiti di cui ai commi 557-quater e 562. In assenza di un valore di spesa di personale flessibile nell’anno 2009, come da orientamenti giurisprudenziali consolidati, è possibile ricorrere al valore medio di spesa del triennio 2007-2009 e, in assenza anche di quest’ultimo, con motivato provvedimento, potrà essere individuato un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente, sempre nel rispetto dei presupposti di cui al citato articolo 36.

Inoltre, nel caso di previsione di assunzioni flessibili, gli organi di revisione devono altresì verificare che sia stata fornita specifica dimostrazione del rispetto di quanto previsto dall’articolo 60, comma 3 del Ccnl 2019/2021.

Altro aspetto da non sottovalutare è rappresentato dagli effetti prodotti sulla spesa di personale nel triennio 2026-2028, ai fini dei citati articoli 33, commi 557-quater e 562, dall’incremento dei fondi delle risorse decentrate del personale effettuato nel 2025 dagli enti virtuosi, per effetto dell’articolo 14, comma 1-bis, del Dl 25/2025. Mentre gli enti che non hanno proceduto nel 2025 a incrementare i propri fondi sulla base del citato articolo, potranno valutare di farlo nel 2026 e/o negli anni successivi, ma nel rispetto dell’articolo 33 e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dagli organi di revisione, nonché dei citati limiti di spesa di cui ai commi 557-quater e 562.

In merito, si evidenzia che la legge di bilancio per l’anno 2026 (Legge n. 199 del 2025), ha previsto al comma 238, articolo 1, la possibilità per i Comuni aderenti a unioni di comuni, comunità montane, comunità isolane e/o di arcipelago di trasferire a tali enti una quota delle risorse aggiuntive confluite nella componente stabile dei propri fondi ai sensi del citato articolo 14, comma 1-bis, trasferimento che deve avvenire con una corrispondente e permanente riduzione della componente stabile del fondo del Comune cedente, in quanto la distribuzione dell’incremento di risorse decentrate tra le diverse forme associative non deve generare incrementi di spesa nel rispetto degli equilibri complessivi di bilancio. Si rammenta che gli organi di revisione dovranno certificare tale riduzione nell’ambito delle certificazioni delle costituzioni dei fondi 2026.

Inoltre, dal 2026 non saranno più possibili le progressioni verticali in deroga previste dall’articolo 13, comma 6, del Ccnl 2019/2021 nel limite dello 0,55% del monte salari 2018, possibilità, a normativa vigente, terminata al 31 dicembre 2025.

La seconda parte del documento pubblicato si propone di risultare una guida utile per le verifiche che gli organi di revisione sono tenuti ad effettuare nel caso siano previste nuove assunzioni a tempo indeterminato che comportano appunto l’asseverazione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. Asseverazione, che rappresenta un aspetto particolarmente delicato per gli enti non virtuosi, che presentano un’elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti e, pertanto con un elevato grado di rigidità di bilancio e, conseguentemente con notevoli criticità sul fronte degli equilibri di bilancio.

La citata prescrizione normativa comporta infatti, come già commentato sin dall’introduzione della nuova norma, confermato da pronunciamenti giurisprudenziali sopraggiunti, una importante attività di verifica che deve coinvolgere non solo l’organo di revisione, ma anche l’ente, attività che non si deve limitare alla verifica della copertura finanziaria della spesa di personale sul bilancio, ma che deve essere ampliata all’intero sistema di bilancio, sotto l’aspetto finanziario, economico e patrimoniale, e considerare tutti i fattori «perturbanti» la tenuta degli equilibri di bilancio in una «proiezione temporale idonea a rappresentarli nella loro interezza e significatività».

(*) Dottore commercialista e Revisore enti territoriali - Presidente ANCREL Romagna e Consigliere nazionale

--------------------------------

PROSSIMI EVENTI

Corso in materia di Oiv – L’Organismo Indipendente di Valutazione Dal 9 febbraio al 4 marzo 2026Online – piattaforma GoTo

Corso di formazione promosso da Fondazione Nazionale dei Commercialisti Formazione e ANCREL Nazionale, rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, finalizzato all’approfondimento dei temi della programmazione e del controllo nelle amministrazioni pubbliche, della misurazione e valutazione della performance, nonché degli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione e PIAO.
Il percorso prevede 44 ore di formazione, con 44 crediti FPC e 40 crediti validi ai fini OIV, con numero limitato di posti ai sensi del D.M. 6 agosto 2020. Qui il programma e la scheda di iscrizione

Ciclo di incontri per i revisori degli enti locali – ANCREL Ferrara e ODCEC Ferrara su piattaforma GoTo-----------------

 ANCREL Ferrara e ODCEC Ferrara organizzano un ciclo di eventi formativi dedicati alle principali attività dell’Organo di revisione degli enti locali, con focus su bilancio, flussi finanziari, riaccertamento dei residui e rendiconto di gestione. Gli incontri sono rivolti a dottori commercialisti e revisori degli enti locali e prevedono il riconoscimento di crediti formativi professionali.

  • 5 febbraio 2026Verifiche dell’Organo di revisione sui fondi e sugli accantonamenti per il Patto di stabilità 2026-2028Relatore: Dott. Luciano Fazzi
  • 26 febbraio 2026Verifiche dell’Organo di revisione sul Piano annuale dei flussi finanziari 2025 e sulle previsioni 2026Relatrice: Dott.ssa Rosa Ricciardi
  • 5 marzo 2026Verifiche dell’Organo di revisione sul riaccertamento ordinario dei residuiRelatrice: Dott.ssa Antonella Putrino
  • 26 marzo 2026Parere dell’Organo di revisione sul rendiconto dell’esercizio 2025 e relativi allegatiRelatore: Dott. Tommaso Pazzaglini

Tutte le info nella sezione Eventi del sito Ancrel

----------------------------------

Corso di approfondimento 2026 per Revisori degli Enti Locali – 1ª parte

Dal 23 gennaio al 12 giugno 2026, ciclo di 5 incontri online dedicati all’aggiornamento professionale dei revisori degli enti locali, valido ai fini della formazione continua e dell’iscrizione/mantenimento nell’elenco ministeriale.

L’iniziativa è organizzata da ANCREL Romagna.

La locandina ufficiale e tutte le informazioni sono disponibili QUI

----------------------

Seminario d’inizio anno 2026 – Il rendiconto generale dell’esercizio 2025
Dal 28 gennaio al 4 marzo 2026, ciclo di 6 webinar dedicati all’analisi del rendiconto 2025 attraverso le verifiche richieste dalla Corte dei conti, con approfondimenti su gestione finanziaria, personale, indebitamento, organismi partecipati e contabilità economico-patrimoniale.
L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Antonino Borghi, con il coinvolgimento di ANCREL e dell’ODCEC di Prato.

QUI puoi scaricare la locandina e il programma completo

----------------------

L’OIV e il sistema di valutazione – Corso 2026
Percorso formativo accreditato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, rivolto agli iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, articolato in tre edizioni nel 2026 (19 gennaio–28 febbraio, 13 aprile–30 maggio, 22 settembre–31 ottobre). Il corso, erogato online, consente di maturare 40 CFU utili all’aggiornamento dell’iscrizione, con focus su performance, sistemi di valutazione, controlli, programmazione e bilancio.
L’iniziativa è promossa da ANCREL, con il coinvolgimento delle strutture territoriali.

La locandina e le modalità di iscrizione sono disponibili QUI