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Abitabilità dei sottotetti, inderogabile l'attezza minima di 2,70

Illegittimi i regolamenti edilizi regionali e comunali che prevedano per i sottotetti altezze sotto i 2,70

di Pippo Sciscioli

I locali destinati alla permanenza delle persone, inclusi i sottotetti, non possono avere un'altezza minima inferiore a m 2,70.

Sono perciò incostituzionali le norme regionali e, conseguentemente, illegittimi eventuali regolamenti edilizi comunali attuativi, nelle parti in cui consentono la "residenzializzazione" dei sottotetti ad altezze minime inferiori come 2,40 metri, in quanto si pongono in contrasto con le prescrizioni inderogabili del decreto ministeriale del 5 luglio 1975 che fissa i requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione.

Fra questi, è previsto quello per cui l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni e i ripostigli.

La Corte Costituzionale con la sentenza 124/2021 (relativa a una legge della Regione Liguria) mette la parola fine alla tormentata questione della derogabilità, da parte di leggi regionali, dei parametri contenuti nel decreto ministeriale, che fa unico corpo con quanto stabilito dall'articolo 218 del Rd 1265/1934 (testo unico delle leggi sanitarie), norma primaria.

Il Rd 1265/1934 ha demandato al ministro competente il potere di emanare istruzioni di massima affinchè i regolamenti locali di igiene e sanità assicurino standard minimi di aero-illuminazione e salubrità degli ambienti.

Il Dm, quale norma secondaria, ha attuato e definito il contenuto minimo inderogabile dal quale la verifica di abitabilità non può prescindere a tutela della salute delle persone che abitano le residenze, valore protetto dall'articolo 32 della Costituzione.

In sostanza, le prescrizioni inerenti l'altezza minima dei locali abitabili costituiscono principi fondamentali anche nella materia del governo del territorio, vincolanti per la legislazione regionale e, a maggior ragione, per i regolamenti comunali in materia.

Ne deriva che resta invalicabile il parametro dell'altezza minima a m 2,70 per le abitazioni e la residenzializzazione dei sottotetti, misura che può abbassarsi a m 2,40 solo per locali accessori quali corridoi, ripostigli e servizi igienici.

I Comuni quindi non possono in alcun modo prevedere nei propri regolamenti comunali, da adeguare al regolamento edilizio tipo varato in sede di intesa del 20 ottobre 2016 dalla Conferenza Stato-Regioni, altezze minime inferiori a m 2,40, anche in presenza di eventuali leggi regionali che lo prevedano.

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