I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Abitazione principale e separazione di fatto dei coniugi

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 31958/2021, è tornata ad affrontare la spinosa questione della spettanza delle agevolazioni previste per l'abitazione principale nel caso di coniugi con residenze separate, concludendo che le stesse non competono laddove vi sia una frattura di mero fatto del rapporto coniugale non provata.

Va premesso che la questione affrontata dalla Suprema Corte riguardava la vecchia Ici e non l'Imu. Nel previgente tributo, l'articolo 8, comma 2, del Dlgs 504/1992 definiva l'abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La norma prevedeva altresì la presunzione di coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica del possessore, superabile laddove il contribuente (o il Comune) fosse in grado di dimostrare che l'effettiva dimora abituale del possessore non coincidesse con la residenza anagrafica. La Corte, con l'ordinanza qui in esame, si è trovata a decidere se un'abitazione destinata a dimora di uno dei coniugi ma non dell'altro, in seguito a un'asserita frazione del rapporto coniugale, potesse ritenersi abitazione principale. In merito, la Corte ha spostato l'orientamento prevalente in materia, in base al quale «Nel caso in cui il soggetto passivo dell'Ici sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni dell'imposta previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall'articolo 8 del Dlgs 504/1992, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel Comune in cui l'immobile è situato ma occorre che in questo immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, considerato che l'articolo 144 del Codice civile prevede che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia». In altri termini, per poter beneficiare dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, non era sufficiente che l'immobile costituisse la dimora abituale del solo possessore, ma doveva essere la dimora del suo intero nucleo familiare. Conseguentemente, laddove il coniuge avesse avuto una dimora separata da quella dell'altro coniuge, non potevano riconoscersi i benefici previsti per l'abitazione principale. In questo contesto, tuttavia, si ritiene che il requisito della coincidenza della dimora abituale dei due coniugi non è necessario laddove sia intervenuta la frattura del rapporto coniugale. La Corte di cassazione non ha precluso tout cour l'agevolazione nel caso di frattura di fatto del rapporto coniugale non ufficializzata, vale a dire non comprovata da un atto ufficiale (provvedimento giudiziale), ma ha incentrato l'attenzione sull'onere probatorio relativo alla predetta frattura, gravante sul contribuente. La Corte non ha ritenuto infatti censurabile la decisione della Commissione tributaria regionale che ha respinto la richiesta di agevolazione, poiché quest'ultima ha deciso tenuto conto della mancata prova della frattura del rapporto coniugale "di fatto".

In sostanza, mentre è uniforme il principio in base al quale nel caso di separazione legale o consensuale tra i coniugi non ha più rilevanza, ai fini della definizione dell'abitazione principale del possessore, la dimora abituale del suo coniuge, nell'ipotesi invece di "separazione di fatto", non ufficializzata, la giurisprudenza della Cassazione ritiene centrale l'aspetto probatorio (Cassazione, n. 15439/2019, n.19964/2019, n.18367/2019). Come a dire che anche nel caso di frattura del rapporto coniugale di fatto è possibile superare la necessità che l'immobile sia destinato a dimora abituale di entrambi i coniugi, purchè il contribuente sia in grado di fornire idonea prova di quanto sopra. Si tratta ovviamente di una dimostrazione piuttosto ardua, in quanto attiene a situazioni di mero fatto e a rapporti personali, non sempre facilmente in grado di evidenziare la suddetta frattura. Forse l'unico caso in cui questa prova può più agevolmente riscontrarsi si ha quando, negli anni successivi, sia intervenuta una separazione ufficiale tra i coniugi.

Per completezza va evidenziato che, con l'entrata in vigore dell'Imu, la definizione di abitazione principale è cambiata rispetto a quella della vecchia Ici. L'articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011 prima e l'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 160/2019, oggi, richiedono che l'unità immobiliare sia destinata contemporaneamente a residenza anagrafica e dimora abituale tanto del possessore quanto del suo nucleo familiare. Non è più possibile, quindi, come avveniva in regime di ICI, che il contribuente possa usufruire dell'agevolazione per l'abitazione principale nel caso di unità immobiliare di sua residenza anagrafica ma non anche del coniuge (salva l'eccezione disciplinata dalla norma nel caso di residenze separate nello stesso comune), pur se la stessa sia effettivamente utilizzata da entrambi come dimora abituale.

La questione della "frattura del rapporto coniugale" si pone comunque anche nell'Imu, specie nel caso di coniugi con residenze in Comuni differenti. Sul punto le pronunce della Corte di cassazione appaiono piuttosto conformi nel ritenere che nella fattispecie l'unità immobiliare non possa considerarsi come abitazione principale (ordinanze n. 24294/2020, n. 2194/2021 e altre). Tuttavia, negli ultimi tempi si è assistito a un parziale ripensamento sulla questione, a opera dell'ordinanza della Corte di cassazione, n. 17408/2021, la quale ha sposato una lettura della norma volta a riconoscere comunque al nucleo familiare una abitazione principale. Va osservato che, seppure al momento pare prevalere la posizione della Corte di cassazione che fornisce una lettura più rigorosa, la questione è stata rimessa alla valutazione della Corte costituzionale, con ordinanza della Ctr Liguria n. 102/2020. In questo quadro appare sempre più complesso per i Comuni valutare come muoversi, rendendo auspicabile un intervento normativo che ponga fine alle incertezze interpretative in materia.

(*) Vice presidente Anutel

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