Urbanistica

Abitazione (unica) abusiva, niente demolizione senza prima il «test di proporzionalità»

La Corte di Cassazione penale conferma l'orientamento a favore di un attento esame dei diritti in gioco, alla luce dei principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

di Massimo Frontera

Nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo che rappresenta l'unica abitazione di una persona, il giudice deve osservare il principio di proporzionalità, in conformità all'orientamento della giurisprudenza europea della Corte dei diritti dell'uomo. Lo ha ricordato la Cassazione penale nella sentenza n.32869 con la quale ha accolto il ricorso contro il rigetto del Tribunale di Catania della richiesta di revoca dell'ordinanza di demolizione presentata dall'interessato. La Corte ha così confermato l'orientamento già espresso nel febbraio scorso sulla questione (si veda oltre), rimarcando «la necessità da parte del giudice nazionale di procedere ad esame della proporzionalità dell'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona», ex articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, «relativamente all'abitazione illegalmente costruita, anche in considerazione dei significativi margini di elasticità che la normativa interna prevede».

Nella valutazione della situazione, appunto alla luce dei principi umanitari Cedu, il giudice deve, fra l'altro, valutare «la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative».

In modo più sistematico, la Corte ha anche ricordato le «linee guida, soprattutto di tipo procedurale, ricavabili dalle rationes decidendi espresse nelle sentenze dei giudice europeo», fornendo una lista delle situazioni e delle considerazioni rilevanti ai fini della verifica del "test di proporzionalità" quando l'immobile in questione è destinato all'abitazione abituale. Per esempio, «assume rilievo la consapevolezza della illegalità della costruzione da parte degli interessati al momento dell'edificazione ed alla natura e al grado della illegalità realizzata». Va inoltre considerata «la disponibilità di un tempo sufficiente per "legalizzare" la situazione, se giuridicamente possibile, o per trovare un'altra soluzione alle proprie esigenze abitative agendo con diligenza». Vanno anche esaminate: «le condizioni di età avanzata, povertà e basso reddito dell'interessato, il quale deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un tribunale indipendente» e «l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui verrebbero compromessi altri diritti fondamentali, come, ad esempio, il diritto alla salute o quello dei minori a frequentare la scuola».

La sentenza conferma l'orientamento a favore di un attento bilanciamento dei diritti in gioco che sulla questione la medesima Sezione penale aveva già affermato e più diffusamente spiegato nella pronuncia n.5822 del febbraio scorso.

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