Urbanistica

Abusi, in caso di inadempienza alla demolizione deve intervenire il Comune

Il principio ribadito da Tar Sardegna con la sentenza n. 25/2022

di Davide Madeddu

Se il diffidato non procede alla demolizione prevista dall'ordinanza, deve intervenire il Comune.È quanto emerge dalla sentenza (numero 25 del 2022) pronunciata dal Tar di Cagliari, relativa a un ricorso presentato da una donna contro il Comune di Olbia.
La vicenda inizia nel 2010 quando la proprietaria di un immobile e vicina della ricorrente effettua opere di demolizione e ricostruzione in ampliamento di un fabbricato su terreno adiacente a quello della vicina. Nell'opera, come ricostruisce il dispositivo, «apre fra l'altro, una veduta in affaccio sul muro di confine tra le due proprietà, in assenza di titolo edilizio e in violazione della distanza minima dal confine stabilita dal Piano di risanamento urbanistico relativo alla zona di riferimento, oltre tutto protetta da vincolo paesaggistico ministeriale».

Nel 2012 il dirigente del servizio controllo e prevenzione abusi del Comune dispone la demolizione delle opere ma, «tale ordinanza è rimasta sempre ineseguita, nonostante una prima nota di sollecito inviata dall'interessata in data 11 novembre 2015 e una seconda istanza-diffida inviata con Pec del 6 marzo 2020». Quindi il ricorso al Tar, notificato nel novembre 2020 con cui la ricorrente chiede ««accertarsi l'illegittimità del silenzio in tal modo serbato dal Comune, con la conseguente condanna della stesso a eseguire la predetta ordinanza di demolizione». Si costituisce in giudizio il Comune di Olbia che eccepisce «l'inammissibilità della domanda perché avente a oggetto il compimento di un'attività materiale, invece che l'adozione di atti formali».

Nell'ottobre del 2021 la difesa del Comune presenta la determinazione dirigenziale con cui «è stata avviata una procedura selettiva per la scelta dell'impresa cui affidare la materiale demolizione delle opere abusive». Quindi un rinvio «al fine di consentire la definizione della procedura amministrativa in atto».Poi il silenzio, «a eccezione di una nota del 5 gennaio 2022 con cui la ricorrente ha chiesto il passaggio della causa in decisione, poi effettivamente intervenuta all'esito dell'udienza camerale del 12 gennaio 2022».

Per i giudici amministrativi il ricorso nel merito è fondato, «vista l'intervenuta, ormai da tempo, scadenza del termine per provvedere sulle richieste dell'interessato». Risultato: il Tar accoglie il ricorso e «dichiara l'obbligo del Comune di Olbia di eseguire l'ordinanza di demolizione n. 26/2012 del 2 agosto 2012, mediante l'adozione degli atti e delle operazioni materiali all'uopo occorrenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura della parte ricorrente se anteriore, della presente sentenza». Non solo: «Nomina Commissario ad acta, per il caso di perdurante inadempimento del Comune nel termine sopra descritto, il Dirigente generale dell'Assessorato Enti Locali e Urbanistica della Regione Sardegna o suo delegato o supplente, che provvederà nei termini e alle condizioni descritti in motivazione». Quindi, condanna il Comune di Olbia alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre al contributo unificato, nonché al pagamento del compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta, liquidato in euro 1.500,00 (millecinquecento/00)».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©