Urbanistica

Abusi, giusta la sanzione (di 20mila euro) al proprietario che non provvede alla demolizione

Respinto dal Tar Lazio il ricorso con cui si chiedeva l'annullamento della maxi-multa

di Davide Madeddu

Se un abuso, nonostante l'ordinanza, non viene demolito, è corretta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria che deve essere pagata. È la conclusione disposta dalla sentenza n. 5043/2023 del Tar del Lazio pronunciata in merito al ricorso presentato da una persona contro il Comune di Montecompatri. La vicenda riguarda un'opera senza titolo edilizio realizzata da una donna in un appezzamento di terreno a uso agricolo.

L'intera vicenda nasce nel 2009 quando dall'amministrazione comunale parte un'ordinanza di demolizione con una scadenza a novanta giorni per l'edificio realizzato senza titolo. Segue l'impugnazione dell'ordinanza e il ricorso «dichiarato perento». Per i giudici « si è consolidata la situazione di abusività del manufatto realizzato dalla ricorrente». «Risulta, pure, giusta documentazione versata nel fascicolo di causa, che - scrivono - con verbale di accertamento, si è dato atto che non si è provveduto alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi entro i termini assegnati con l'ordinanza». Quindi nuovo accertamento e poi la sanzione di 20 mila euro.

A seguire il ricorso al Tar con cui si chiede che sia annullato il provvedimento sazionatorio . Per i giudici il ricorso è infondato. «Ferma l'attuazione delle ulteriori procedure repressive, a seguito della realizzazione di un abuso edilizio non rimosso nei termini di cui all'ordine di ripristino, l'inottemperanza alla demolizione entro i termini stabiliti comporta, in aggiunta, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla L.R. 11 agosto 2008 n°15». Ossia, «L'accertamento dell'inottemperanza comporta, altresì, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 20 mila euro».

Per i giudici il Comune resistente ha «correttamente applicato la sanzione pecuniaria al ricorrere dell'unico presupposto richiesto, id est, l'inottemperanza all'ordine di demolizione, quantificandola, peraltro, nella massima misura ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 77 del 06.05.2010 avente per oggetto "Criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni edilizie ai sensi della L. R. 11.08.2008 n. 15", tenuto conto che che l'opera edilizia in questione costituisce una gravissima violazione delle norme urbanistiche ed edilizie in quanto realizzata in un contesto completamente agricolo e privo delle necessarie urbanizzazioni indispensabili per gli insediamenti residenziali».

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