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Abuso d'ufficio al comandante della municipale che affida senza gara il servizio di autovelox

É stata disattesa consapevolmente la normativa in materia di appalti

di Andrea Alberto Moramarco

Commette il reato di abuso d'ufficio il comandante della polizia municipale che, senza indire un bando di gara, affida in via diretta a una società il servizio di rilevamento della velocità delle auto. In questa ipotesi, infatti, si disattende consapevolmente la normativa in materia di appalti che pone delle soglie al di sopra delle quali non è possibile procedere senza una gara. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 8057/2021, confermando che la scelta di procedere con o senza gara non può essere ritenuta discrezionale, anche in relazione alla nuova fattispecie di abuso d'ufficio depotenziato, come risultante dalle modifiche introdotte dal Dl Semplificazioni (articolo 23 del Dl 76/2020).

I fatti
La vicenda ha avuto luogo nell'agosto 2012 quando il responsabile della polizia municipale del comune di San Teodoro decideva di affidare ad una società, con procedura diretta e senza alcuna determinazione della giunta municipale, il servizio di misurazione elettronica della velocità media dei veicoli lungo la strada statale tra Nuoro e Olbia. L'affidamento prevedeva che per ogni verbale contestato l'ente locale avrebbe dovuto versare più di 30 euro nelle casse della società. Il dato, moltiplicato per il gran numero di contestazioni elevate nel giro di soli due mesi, unito al canone annuo di noleggio delle apparecchiature pari a 30mila euro, comportava di gran lunga il superamento della soglia dei 200mila euro, che rendeva necessario un bando di gara, secondo l'articolo 125 del Dlgs 163/2006, il vecchio codice degli appalti allora applicabile.
Il comandante della municipale veniva così processato e condannato in entrambi i gradi di merito per il reato di abuso d'ufficio, avendo procurato alla società un enorme e indebito vantaggio con conseguente danno per la Pa. Il capo della polizia locale ricorreva così in Cassazione, ritenendo non prevedibile un numero così elevato di sanzioni tale da superare la soglia comunitaria per l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica, nonché sottolineando che la sua condotta non aveva comunque danneggiato l'ente locale.

La scelta della gara non è discrezionale
La Suprema corte boccia però il ricorso confermando la condanna per il comandante. In sostanza, per i giudici di legittimità quest'ultimo ha deliberatamente sottostimato il valore dell'appalto, così utilizzando il metodo dell'affidamento diretto senza tener conto dei costi del servizio di gestione dei verbali di accertamento che inevitabilmente avrebbero fatto lievitare le spese per l'ente locale. Il responsabile della polizia municipale ha cioè compiuto una «non consentita valutazione discrezionale», disattendendo le vincolanti prescrizioni di legge. Inoltre, anche non considerando un accordo collusivo con la società, è palese come tale violazione avesse finito per provocare uno spropositato ingiusto vantaggio per quest'ultima e un danno per l'ente, costretto all'annullamento del contratto di appalto.

Il nuovo abuso d'ufficio
I giudici di legittimità colgono poi l'occasione per delineare meglio i contorni della fattispecie di abuso di ufficio dopo il restyling della norma a opera del Dl Semplificazioni, che ha limitato la violazione che il pubblico ufficiale deve compiere a «specifiche regole di condotta» di modo che «non residuino margini di discrezionalità», determinando così una parziale abolitio criminis. Oggi spiega il Collegio, il delitto è configurabile «a condizione che quelle regole siano formulate in termini da non lasciare alcun margine di discrezionalità all'agente». La circostanza si verifica anche, come nel caso di specie, quando la norma indica il «metodo» che l'ente pubblico appaltante deve seguire per l'individuazione del soggetto. In queste ipotesi, infatti, il potere che la legge configura come discrezionale diviene in concreto vincolato, in quanto vengono dettati criteri tecnici che impongono alla stazione appaltante di «adottare un criterio di scelta invece che un altro».

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