Urbanistica

Abuso edilizio, proprietario responsabile salvo prova contraria (convincente)

Il Consiglio di Stato ribadisce che per evitare l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale il proprietario deve dimostrare l'estraneità al reato edilizio o deve essersi impegnato per impedirlo

di M.Fr.

Un comune marchigiano ha contestato significativi abusi edilizi al proprietario di una villetta, negando la possibilità di sanatoria e ingiungendo piuttosto la demolizione dell'opera. Invece di eliminare l'abuso, l'interesato ha impugnato al Tar Marche le ordinanze comunali.

Il primo giudice ha respinto il ricorso. Il Consiglio di Stato - con la pronuncia n.199/2023 dello scorso 5 gennaio - ha confermato la sentenza del Tar. I giudici della Sesta Sezione hanno ribadito due pacifici orientamenti. Il primo afferma che «i provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio e/o demolitorio riferiti ad opere edilizie abusive hanno carattere reale, con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile».

Ma soprattutto, relativamente ad abusi commessi da persona diversa dal proprietario, affinché «quest'ultimo possa andare esente dalla misura consistente nell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene, occorre che risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone lo stesso venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©