Fisco e contabilità

Accertamento, la proroga di 85 giorni allunga i termini di prescrizione anche per i tributi locali

Iniziamo la pubblicazione delle risposte ai quesiti dei partecipanti al primo webinar sui tributi locali di ieri

di Cristina Carpenedo

Si è svolto giovedì 4 marzo il primo webinar sui tributi locali, a cui hanno partecipato circa 1.300 persone. Iniziamo oggi la pubblicazione delle risposte ai quesiti proposti dai partecipanti. Tra i quesiti pervenuti, in ragione del grande interesse sul tema dell'accertamento e della riscossione, abbiamo selezionato la seguente domanda:

La proroga degli 85 giorni per l'emissione degli avvisi di accertamento in campo erariale (in scadenza al 31/12/2020) riguarda anche l'emissione degli avvisi di accertamento dei tributi locali in scadenza al 31/12/2020? Leggendo la norma di riferimento, mi sembra che la proroga di cui trattasi non riguarda l'emissione degli avvisi di accertamento dei tributi locali.

Sull'attività di accertamento degli enti impositori, di carattere tributario, bisogna considerare l'articolo 67 del Dl 18/2020 che, per l'anno 2020, ha disposto la sospensione dei termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni). La forma di compensazione per i giorni di sospensione poggia sull'articolo 12 del d lgs 159/2015 che è stato richiamato dal citato articolo 67 limitatamente alle disposizioni del comma 1 e 3. Grazie al comma 1, la sospensione dei termini comporta, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la proroga dei termini di prescrizione e decadenza. Nei tributi locali, l'attività di accertamento è sottoposta alle regole di decadenza contenute nel comma 161 dell'articolo 1 della Legge 296/2006, che obbliga gli uffici a notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'inadempimento l'atto tipico costituito dall'avviso di accertamento munito, dal 2020, anche della formula esecutiva.

Come evidenzia la circolare dell'agenzia delle Entrate 11/E del 6 maggio 2020, in via generale, si può affermare che la sospensione dell'articolo 67, comma 1, già determina, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020. Una conclusione che permetterebbe di affermare come tutte le annualità antecedenti al 2020 abbiano guadagnato 85 giorni in più rispetto al 31.12.

Trattandosi di norma rivolta a tutti gli enti impositori, le previsioni dell'articolo 67 si rivolgono anche agli enti locali e non solo al sistema erariale. In questo senso va data risposta affermativa al quesito posto, con la possibilità di avviare a notifica entro il 26 marzo 2021 gli avvisi di accertamento soggetti alla regola decadenziale quinquennale sopra vista, afferenti alle annualità d'imposta 2015 in caso di omesso versamento ovvero all'anno 2014 in caso di inadempimento dichiarativo spostato nell'anno successivo all'evento.

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