Amministratori

Accesso agli atti solo a seguito di ricorso al Tar del consigliere provinciale, la Pa paga le spese di lite

Anche qualora l'interesse alla conoscenza sia stato soddisfatto dagli uffici prima della condanna del giudice

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di Pietro Alessio Palumbo

Osteggiare, intralciare o comunque soddisfare solo a seguito di un ricorso al Tar il diritto d'accesso del consigliere provinciale di conoscere atti e dati da parte dell'amministrazione in cui esercita il mandato rappresentativo può costare all'ente la condanna alle spese di lite anche qualora l'interesse alla conoscenza sia stato soddisfatto dagli uffici prima della condanna del giudice.

Nella vicenda affrontata dal Tar Trento, sentenza n. 192/2022, un consigliere provinciale di minoranza aveva chiesto copia di una delibera della giunta dichiarata riservata e dunque non visibile sul sito web istituzionale. Delibera di cui il consigliere aveva avuto sommaria conoscenza da alcuni siti di stampa web. A processo ormai aperto il documento veniva però esibito: il consigliere a questo punto chiedeva la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite rimarcando che sebbene risultasse soddisfatto l'interesse all'accesso, in più occasioni si era visto negato, o comunque riconosciuto con ritardo, il proprio diritto di conoscenza degli atti; con conseguente pregiudizio per l'utile esercizio del mandato ricevuto dai cittadini.

Il Tar trentino ha chiarito che mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere agli interessati di conoscere atti e documenti necessari per la tutela della propria sfera giuridica eventualmente lesa, ai consiglieri degli organi comunali o provinciali è invece riconosciuto un diritto di accesso strettamente connesso e funzionale all'esercizio del mandato ricevuto dal corpo elettorale; nonché al controllo sull'operato degli organi dell'ente territoriale. Tutto ciò con la finalità di tutelare interessi pubblici e non interessi privati o personali. Interessi che si configurano quale espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. Pertanto il diritto dei consiglieri degli organi elettivi a ottenere dall'ente tutte le informazioni vantaggiose all'espletamento del proprio mandato neppure incontra limitazioni derivanti dalla loro eventuale natura (dichiarata) riservata o segreta: i consiglieri provinciali e comunali sono vincolati a un rigido segreto d'ufficio presidiato da tutela penalistica.

In altre parole se le strutture amministrative eccepiscono l'esistenza del segreto d'ufficio o dell'obbligo di privacy, in tale evenienza il consigliere può comunque prendere visione degli atti; col dovere tuttavia di rispettare rigorosamente l'obbligo di segretezza sui dati e le informazioni sensibili di cui sia venuto a conoscenza. In ragione di quanto precede e in applicazione della regola della soccombenza - posto che la Provincia coinvolta non si era neppure costituita in giudizio quantomeno per giustificare il ritardo con cui era stato concesso al ricorrente di esercitare il diritto di accesso - le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione provinciale che aveva formato il documento oggetto della controversa esibizione.

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