Amministratori

Accesso civico all'ufficio sbagliato, la Pa deve trasmetterlo a quello competente

Di questo reinvio va data puntuale comunicazione all'interessato

di Pietro Alessio Palumbo

Qualora una richiesta sia presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso civico, va dalla stessa Pa immediatamente trasmessa a quella competente. E di tale trasmissione ne deve essere data puntuale comunicazione all'interessato. Con la sentenza n. 349/2022, il Tar Umbria ha precisato che tale regola vale quando l'istanza sia stata presentata a ufficio incompetente nell'ambito della stessa amministrazione. In altre parole di fronte a una istanza di ostensione indirizzata al proprio ufficio - nella vicenda di causa un richiesta di accesso civico - il funzionario non può limitarsi a frasi come «non è di mia competenza» ovvero «l'istanza è stata indirizzata alla struttura sbagliata»: deve invece occuparsi di coinvolgere direttamente i colleghi in possesso della documentazione richiesta; e il suo atteggiamento di disimpegno è sicuramente più grave quando trattasi di uffici della propria stessa amministrazione.

Questo principio di corretto comportamento è in linea con i precetti costituzionali, con i principi generali dell'ordinamento e con le specifiche previsioni tese a garantire pubblicità e trasparenza, snellezza, economicità ed efficacia all'azione amministrativa nei rapporti fra amministratori e amministrati. Tenuto conto che il cittadino non è affatto tenuto a conoscere le regole di riparto interno di competenze tra uffici, la produzione dell'istanza a un diverso ufficio può solo giustificare un (breve) rallentamento nel provvedere in ragione dei tempi di trasmissione dell'istanza all'ufficio competente al rilascio; ma mai può essere giustificazione per un inutile aggravamento del procedimento esigendo l'obbligo di riproposizione dell'istanza.

La disciplina sull'accesso civico stabilisce che la richiesta può essere alternativamente presentata: all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; all'ufficio relazioni con il pubblico; ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale; al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina sulla trasparenza. Pur non precisandolo esplicitamente, deve ritenersi che la normativa sull'accesso riferendosi ad Uffici, ovvero ad articolazioni di un'organizzazione più complessa, presupponga quanto stabilito dalla disciplina tradizionale sull'accesso documentale del 1990 dove dispone che la richiesta di accesso sia indirizzata all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Eventuali inconvenienti come quelli richiamati vanno in ogni caso adeguatamente ponderati con l'interesse all'accesso civico tenuto conto del rilievo ad esso assegnato dal legislatore al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

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