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Accesso civico a una pratica edilizia, ok del Garante Privacy solo sul permesso di costruire

La richiesta riguarda informazioni di tipo personale di natura eterogenea, in molti casi anche di soggetti terzi

di Manuela Sodini

Il Garante privacy si è espresso su un'istanza di accesso civico generalizzato di richiesta di documentazione edilizia limitandolo esclusivamente al permesso di costruire.

Nello specifico, si è rivolto al Garante il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di un Comune per richiedere il parere previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto 33/2013, nell'ambito di una richiesta di riesame presentata dal soggetto controinteressato su un provvedimento di accoglimento parziale di un'istanza di accesso generalizzato. La richiesta di accesso aveva a oggetto tutta la documentazione inerente a una pratica edilizia riferita a un'azienda agricola (ditta individuale).

L'amministrazione, che ha individuato come soggetto controinteressato il rappresentante dell'azienda agricola, ha accordato un accesso civico parziale agli atti e documenti relativi a pratiche edilizie e urbanistiche limitando l'accesso alla documentazione non contenente dati sensibili e omettendo i dati personali contenuti, il soggetto controinteressato ha quindi presentato una richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza insistendo sui propri motivi di opposizione e, quindi, sulla lesione degli interessi privati di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto 33/2013.

Come evidenziano sia il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, sia il Garante, la richiesta di accesso è volta a ottenere materiale contenente atti, dati e informazioni di tipo anche personale di natura eterogenea, in molti casi si tratta di dati anche di soggetti terzi diversi dal titolare dell'azienda controinteressata, quali progettisti, impiantisti, altri tecnici a vario titolo.

Per quanto riguarda, in particolare, i profili relativi alla protezione dei dati personali, il Garante evidenzia come, in base all'articolo 3 del decreto Trasparenza, i dati e i documenti che si ricevono, a seguito di una istanza di accesso civico, divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Di conseguenza, prosegue il Garante, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell'accesso civico che deve essere valutata l'esistenza di un possibile pregiudizio alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l'accesso integrale ai documenti richiesti oppure se dare seguito a un accesso parziale.

Il Garante concorda con quanto rilevato da parte del Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza laddove evidenzia che l'ostensione di tutti i documenti oggetto della richiesta verrebbe a costituire un possibile pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali del titolare dell'azienda, del progettista, degli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto, nonché degli interessi economici e commerciali, tra cui la proprietà intellettuale, con specifico riferimento agli elaborati progettuali.

Per il Garante non vi sono dunque ragioni per discostarsi dalla soluzione proposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), sussistono, quindi, «ragioni per respingere l'istanza di accesso generalizzato ovvero per limitarla esclusivamente al permesso di costruire, quale atto amministrativo, limitatamente ai dati ed alle informazioni già oggetto di pubblicità ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».

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