Amministratori

Accesso alle informazioni ambientali, via libera a chiunque ne faccia richiesta

Non va dimostrato un interesse qualificato e vanno escluse solo le richieste palesemente irragionevoli

di Pietro Alessio Palumbo

Secondo la disciplina di recepimento delle direttive comunitarie in materia di accesso all'«informazione ambientale», deve essere considerata tale qualsiasi dato detenuto dalla Pa in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale, concernente lo stato degli elementi dell'ambiente, le emissioni, le misure adottate e finalizzate a proteggere i suddetti elementi, le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, le analisi costi-benefici, lo stato della salute e della sicurezza umana. Il Tar Salerno (sentenza n. 2052/2021) ha precisato che in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, le informazioni ambientali spettano a "chiunque" le richieda. Senza alcuna necessità di dimostrare un particolare interesse diretto e personale. L'accesso alle informazioni in materia ambientale va consentito persino quando implichi una attività "elaborativa" da parte dell'amministrazione interessata. Per i richiedenti siamo quindi in presenza di facoltà ben più ampie di quelle garantite dalla normativa tradizionale sull'accesso agli atti del 1990, che infatti ha circoscritto il diritto di visione e copia ai soli documenti già formati o comunque di agevole reperimento da parte dell'ente.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi oltre a essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente ai cittadini di orientare i comportamenti per curare o difendere i propri interessi. La tutela del diritto di accesso assicura dunque trasparenza e imparzialità della Pa. E ciò indipendentemente dalla lesione in concreto da parte dell'ente pubblico di un particolare diritto o legittimo interesse. Queste caratteristiche del diritto d'accesso sono assai marcate in materia ambientale, nell'ottica legislativa di garantire la più ampia diffusione delle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche, attraverso un regime di pubblicità tendenzialmente integrale. In materia ambientale è infatti notevolmente ampliato il novero dei soggetti legittimati all'accesso ed è concessa un'area di varco alle informazioni ambientali "liberata" dai restrittivi presupposti della disciplina comune sull'accesso agli atti della Pa. Pertanto nell'ottica di consentire il più ampio accesso alle informazioni in questione, il richiedente non è tenuto a dimostrare il proprio interesse qualificato, mentre sul versante oggettivo sono escluse solo richieste palesemente irragionevoli o formulate in termini eccessivamente generici. Il tutto posto che, in ogni caso, le richieste devono essere specificamente individuabili con riferimento alla matrice ambientale.

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