Fisco e contabilità

Accordi integrativi, il nuovo contratto conferma la validità della delibera di giunta senza parere preventivo del revisore

Una previsione non condivisa dalla Corte dei conti e dalla Cassazione

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di Corrado Mancini

Con riferimento ai tempi e alle procedure della contrattazione collettiva integrativa il nuovo contratto mantiene al comma 7 dell'articolo 8 la previsione secondo la quale trascorsi quindici giorni senza rilievi, dall'invio all'organo di revisione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, che deve avvenire entro dieci giorni dalla sottoscrizione, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

La previsione contrattuale, contenuta anche nel contratto 2016-2018, sembra non essere pienamente condivisa dalla Corte di cassazione, sezione Lavoro che con sentenza n. 5679/2022 (su NT+ Enti locali & edilizia del 25/2022) esprime il parere secondo cui per la disciplina vigente ratione temporis (Dlgs 165/2001, articolo 48, comma 6) «il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286». Inoltre il medesimo Dlga n. 165 del 2001, articolo 40, comma 3, oltre a prevedere che «le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione», stabilisce che «la contrattazione collettiva integrativa si svolge.. con le procedure negoziali» quali previste dalla contrattazione nazionale, stabilendosi poi che «le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate». A tal fine il contratto Funzioni locali prevede che «il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo...».

Dunque, prosegue la Cassazione, la compatibilità rispetto agli strumenti di programmazione finanziari e di spesa è regolata come condizione per la stipula della contrattazione decentrata (Dlgs n. 165 del 2001, articolo 40, comma 3) e il controllo in proposito compete ai revisori dei conti e deve essere preventivo. Tale impostazione normativa, riportando nell'insieme la compatibilità finanziaria a un requisito di legittimazione della Pa rispetto alla sottoscrizione del contratto integrativo impedisce di ritenere la mancanza della corrispondente verifica come mero vizio endoprocedimentale ed anzi comporta, in base all'articolo 40, comma 3, ultimo inciso, l'invalidità per contrasto con centrali regole procedurali stabilite dal contratto in una lettura congiunta delle disposizioni appena richiamate.

Per altro in precedenza anche la Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 85/2020 (su NT+ Enti locali & edilizia del 21 ottobre 202o), si era espressa nel senso di una non piena condivisione della clausola contrattuale affermando che «com'è evidente, il legislatore stabilisce che ogni contratto integrativo debba essere accompagnato da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti. Ciò in quanto viene ritenuta imprescindibile la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall'adozione del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori. Quindi l'organo di direzione politica potrebbe certamente autorizzare la sottoscrizione del contratto integrativo, anche in mancanza della necessaria certificazione dell'organo di controllo, ma solo se, assumendosi la relativa responsabilità, sia effettivamente in grado di dimostrare e certificare il rispetto dei vincoli di competenza o di carattere economico - finanziario stabiliti dalla legge».

Ne consegue che l'eventuale applicazione della clausola contrattuale dovrà essere valutata con particolare attenzione.

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