Fisco e contabilità

Accordi transattivi, decisione da condividere tra gli organi per evitare errori

É anche bene che intervenga una sorta di asseverazione delle scelte assunte da parte degli uffici tecnici

di Corrado Mancini

La decisione di stipulare un accordo transattivo appartiene all'organo amministrativo al vertice della struttura, in coerenza con le responsabilità stabilita dal Dlgs 30 marzo 2001 n. 165. Tale responsabilità, salvo che si tratti di importi irrisori, è bene sia condivisa nel procedimento decisorio con l'organo rappresentativo della volontà dell'intero corpo elettorale ed è anche bene che intervenga una sorta di asseverazione delle scelte assunte da parte degli uffici tecnici, dell'organismo di revisione e, dove possibile, dell'avvocatura. Ciò al fine di evitare, innanzitutto, che si incorra in un errore di irragionevolezza, ma anche a tutela di fronte a rischi di negligenza, imperizia o imprudenza. Lo evidenzia la Corte dei conti sezione regionale di controllo per l'Abruzzo con la delibera n. 343/2021.

La decisione di stipulare un accordo transattivo rientra, fra gli ordinari poteri discrezionali afferenti alla gestione, per i quali è garantita l'insindacabilità delle scelte di merito compiute dai soggetti deputati della pubblica amministrazione (articolo1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20). Nel caso di una possibile soluzione transattiva è il pubblico amministratore a essere chiamato a valutare la concreta realizzabilità di un interesse diffuso, di norma patrimoniale, a fronte di incertezza e ragionevolezza del sacrificio, anch'esso di norma economico, convenuto.

Si deve compiere un'analisi costi - benefici unita a una valutazione di congruità del risultato economico finale. Trattandosi di una valutazione comunque complessa, che si deve muovere con prudenza sui binari tracciati dai criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, è bene intervenga una sorta di asseverazione delle scelte assunte da parte degli uffici tecnici, dell'organismo di revisione e, dove possibile, dell'avvocatura. Ciò al fine di evitare, innanzitutto, che si incorra in un errore di irragionevolezza, ma anche a tutela di fronte a rischi di negligenza, imperizia o imprudenza.

Peraltro, è anche il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi (parere 30 marzo 2017, in riferimento allo schema di decreto legislativo sul «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»), a premettere che la transazione «crea uno strumento agile, alternativo e facoltativo», consentendo «di transigere le liti senza formalità, salva la necessità del parere legale dell'organo competente». Ciò in quanto «se è vero che, in via generale, non è precluso alla pubblica amministrazione stipulare contratti di transazione è anche vero che, proprio perché tali contratti possono avere riflessi sulla finanza pubblica, l'ordinamento pubblicistico ha tradizionalmente circondato la relativa conclusione di particolari cautele».

Un'adeguata ponderazione dei contenuti degli accordi transattivi, con puntuale valutazione degli interessi in gioco, appartiene, pertanto, all'organo amministrativo al vertice della struttura, in coerenza con le responsabilità del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165. Tale responsabilità, salvo che si tratti di importi irrisori, è bene sia condivisa nel procedimento decisorio con l'organo rappresentativo della volontà dell'intero corpo elettorale.

La decisione di addivenire a una transazione deve essere ponderata anche con riferimento al fatto che un comportamento di resistenza temeraria, potrebbe ravvisare in siffatta condotta il presupposto per l'insorgenza del danno erariale. «La scelta di insistere in un contenzioso non costituisce certo l'oggetto di un atto vincolato a cui gli amministratori non possono sottrarsi e, conseguentemente, è certo che la costituzione in giudizio di un ente locale esprima un atto di amministrazione attiva che, al pari degli altri, senz'altro impone una attenta, quanto prudente ponderazione degli interessi in gioco al solo fine di prevedere le possibili conseguenze in termini di vantaggi e di svantaggi patrimoniali per il comune»(Corte corti, Sezione giurisdizionale regionale Calabria, 21 febbraio 2006 n. 249).

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