Acqua, il gestore non può intimare il pagamento ai condòmini in regola
La procedura aggressiva adottata dal gestore violava il Codice del Consumo
Condòmini in regola con il pagamento delle bollette dell’acqua, indotti a versare nuove somme ed in alcuni casi vistisi privare della fornitura. Confermata dalla pronuncia del Tar del Lazio 7720/2021 pubblicata il 30 giugno scorso la multa da due milioni di euro dell’Antitrust inflitta alla società affidataria della gestione del servizio idrico integrato in alcune zone della Toscana.
Pratica scorretta
Contestata una pratica commerciale ritenuta, dall’Agcom prima e dal Tar Lazio poi, scorretta, consistente nel cosiddetto cassettinaggio (ovvero l’avviso con volantino in cassetta della posta fatto a tutti i residenti nel condòminio) con minaccia di interruzione della fornitura delle utenze condominiali anche in presenza di pagamenti parziali della fattura o morosità di solo uno o più condòmini. L’Autorità rilevava che il gestore non aveva esperito preventivamente le iniziative volte all’escussione del credito nei confronti dei soli morosi, così come previsto dalla legge 220/2012. Per l’Autorità la procedura adottata era da ritenersi in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo.
Le ragioni del gestore idrico
Si rivolgeva al Tar contro la multa, il gestore sostenendo di essere obbligato alla fornitura solo nei confronti del condominio, titolare di un unico rapporto contrattuale, servito da un unico punto di consegna su cui è allocato un unico misuratore e, pertanto, destinatario di una unica fattura. La società, che ha comunicato di aver pagato la multa, aveva perciò agito nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore
Contratto con il condominio
Quello che va sottolineato è il fatto che in vaste aree del paese, come nel medio Valdarno, vengono stipulati contratti condominiali di fornitura idrica, non con i singoli condòmini. Nelle singole abitazioni però sono presenti contatori individuali tanto che è consuetudine che gli amministratori di condominio si avvalgano di società cosiddette letturiste cui delegano, totalmente o parzialmente, la lettura e la ripartizione della bolletta afferente al contatore generale. Per l’Agcom e il Tar pertanto si possono e debbono scomputare le spese dovute dal singolo e, in caso di morosità , va avvertito l’amministratore o la società letturista, per conoscere i nominativi degli utenti insolventi, contro i quali agire. È da ritenersi invece «indebito condizionamento» la pratica del cassettinaggio rivolta a tutti i condòmini.