Acquisizione e rapporti di credito/debito con partecipate, responsabilità amministrativa e contabile: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Rapporti di credito/debito con partecipate
L'adempimento di cui all'articolo 11, comma 6, lettera j), del Dlgs 118/2011 riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e va esteso anche alle società quotate nei mercati regolamentati, in quanto l'attendibilità delle risultanze contabili è condizionata dal positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio. La necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati risulta necessaria, pertanto, al fine di evitare eventuali incongruenze e per garantire la piena attendibilità dei dati.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 124/2023
Parere in materia di acquisizione di partecipate
In materia di gestione del Servizio Idrico Integrato, l'articolo 5, comma 3, del Dlgs 175/2016 deve essere interpretata nel senso di ricondurre le relative prescrizioni in capo all'ente di governo d'ambito, il quale dovrà trasmettere l'atto deliberativo di assunzione di partecipazioni o di costituzione della nuova società alla competente Sezione della Corte dei conti. A supporto di tale interpretazione, sussistono anche ragioni di economia procedimentale. Difatti, in caso di costituzione o di assunzione di partecipazioni da parte di una pluralità di amministrazioni, dovrebbero essere sottoposte al vaglio della magistratura contabile le deliberazioni di ciascuno dei soggetti partecipanti alla compagine sociale, le quali, se trasmesse non contestualmente e/o con l'allegazione di differente documentazione, comporterebbero la necessità di altrettante istruttorie e di distinte pronunce per ciascuna di esse, con conseguente irragionevole aggravio dell'iter procedimentale.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 123/2023
Responsabilità amministrativa e responsabilità contabile
Il nostro ordinamento, accanto alla responsabilità amministrativa per danno erariale, che vede chiamati tutti coloro che, con dolo o colpa grave cagionino un pregiudizio al pubblico erario, prevede una responsabilità cosiddetta contabile che può vedere coinvolti unicamente coloro che per legge possano assumere la qualifica di agente contabile; trattasi di tutti quei soggetti ai quali è affidata la gestione di denaro o di altri valori pubblici quali gli agenti della riscossione o esattori, incaricati della riscossione delle entrate, gli agenti pagatori o tesorieri, cui è affidata la custodia di denaro o i pagamenti o gli agenti consegnatari, incaricati della conservazione dei beni. Mentre la responsabilità amministrativa può configurarsi a seguito di una qualsiasi condotta che, dolosa o gravemente colposa, risulti essere eziologicamente ricollegabile alla causazione di un danno per il pubblico erario, la responsabilità contabile insorge solo ed unicamente qualora il soggetto a cui è affidata la gestione del bene pubblico o del pubblico denaro, al termine concordato del suo esercizio, non restituisca alla pubblica amministrazione affidataria, la stessa quantità di beni o di denaro ricevuti in carico. Inoltre, il ruolo di agente contabile può essere ricoperto, non solo sulla base di una espressa previsione normativa, ma altresì per via di mero fatto, ogni qual volta un soggetto ingerisca, per una qualsiasi ragione, nella materiale gestione di beni, denaro o altri valori di pertinenza pubblica. Le due ipotesi di responsabilità, quindi, differiscono anche da un punto di vista processuale. Nel caso di responsabilità contabile l'agente convenuto risponde della mera discrasia fra quanto ricevuto in gestione e quanto restituito alla fine della gestione medesima; la prova richiesta alla pubblica accusa, quindi, è limitata al ruolo di agente contabile ricoperto dall'interessato, all'esatto ammontare dei beni ricevuti in carico nonché alla parziale e/o omessa restituzione di quanto ricevuto da parte dell'agente contabile medesimo; su quest'ultimo, invece, incomberà la prova contraria data dal caso fortuito o forza maggiore quali ragioni giustificative della mancata restituzione del dovuto.
Terza Sezione Centrale d'Appello - Sentenza n. 348/2023
Il contributo degli indicatori Anac alla valutazione dei rischi di revisione negli enti locali
di Marco Berardi e Andrea Ziruolo - Rubrica a cura di Ancrel