Amministratori

Acquisto di partecipazioni indirette, serve la procedura «motivata» secondo le regole del testo unico

A eccezione dei casi in cui l'acquisto della partecipazione avvenga in conformità a espresse previsione di legge

di Corrado Mancini

La procedura prevista dall'articolo 5 del Dlgs 175/2016 trova applicazione nelle ipotesi in cui una società sottoposta a controllo da parte di una pubblica amministrazione, secondo la nozione delineata dal Testo unico, acquisti una partecipazione in una società già costituita a eccezione dei casi in cui l'acquisto della partecipazione avvenga in conformità a espresse previsione di legge. Questo è il parere espresso dalla Corte dei conti sezione regionale per il Veneto con la deliberazione n. 182/2021.

La disposizione prevede che «A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. L'atto deliberativo dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

Per la Corte, questa disciplina trova espressa applicazione sia nelle ipotesi di acquisto da parte di una pubblica amministrazione di partecipazioni dirette sia indirette in società già costituite. La nozione di partecipazione indiretta è delineata nel articolo 2 del Tusp che, dispone: «ai fini del presente decreto si intendono per: …. g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica». Le partecipazioni indirette rilevati ai sensi del Tusp sono, quindi, esclusivamente quelle detenute per il tramite di una società (o altro organismo) soggetta a controllo pubblico.

La nozione di controllo, a sua volta, è definita dall'articolo 2 del Tusp che alla lettera m) precisa che per «società a controllo pubblico» si intendono quelle in cui «una o più amministrazioni esercitano poteri di controllo» ai sensi della precedente lettera b). Quest'ultima riconduce il "controllo" alla "situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile e cioè quando: 1) si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) si dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) una società è sotto influenza dominante di un'altra in virtù di particolari vincoli contrattuali. Inoltre, la suddetta lett. b) precisa che ai fini della disciplina recata dal Tusp «il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, i magistrati contabili giungono alla conclusione che la procedura prevista dall'articolo 5 del Tusp trova sempre applicazione nelle ipotesi in cui una società sottoposta a controllo da parte di una pubblica amministrazione, secondo la nozione delineata dal Tusp, acquisti una partecipazione in una società già costituita eccezion fatta per i casi in cui l'acquisto della partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative.

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