Personale

Adeguamento del limite del trattamento accessorio certificato dai revisori dei Comuni

Andrà inoltre verificato a consuntivo, alla luce del puntuale andamento occupazionale dell'anno

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Con la deliberazione n. 23/2021 della Corte dei conti per la Campania giungono conferme sul calcolo del possibile adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016 per i Comuni che incrementano il proprio personale applicando l'articolo 33 comma 2 del Dl 34/2019.

L'ultimo periodo del secondo comma, come noto, prevede che il vincolo posto dall'articolo 23 comma 2 del Dlgs 75/2017 al complesso del trattamento accessorio destinato in ciascun anno negli enti venga adeguato in caso di aumento dei dipendenti dei Comuni rispetto al 31/12/2018. Il tutto attraverso l'individuazione di una quota media pro-capite da garantire, con l'utilizzo dello spazio finanziario concesso dall'adeguamento, anche al personale di nuova assunzione. Rispondendo a una serie di quesiti posti da un Comune, i magistrati contabili campani si allineano in sostanza alle conclusioni cui era pervenuta la sezione Lombardia con delibera 95/2020.

L'adeguamento del limite può avvenire solo in senso positivo, ritenendosi confermato il limite originario, come disposto in verità dal Dm 17 marzo 2020, in caso di diminuzione del personale rispetto al 31/12/2018. Richiamando anche il proprio precedente orientamento 97/2020, la Corte ribadisce che l'articolo 23, comma 2 «rimanendo in vigore, non deve più essere considerata come valore assoluto da prendere a riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio; (..) trattandosi di un trattamento accessorio ormai maturato, esso rappresenta un diritto quesito che non può essere negato, in caso di diminuzione di dipendenti».

Inoltre, nel computo della base di calcolo della quota media pro-capite si terrà conto del valore del fondo per la contrattazione decentrata nonché delle somme complessivamente destinate al finanziamento delle posizioni organizzative nel 2018, procedendo poi a dividere il totale per il numero dei dipendenti in servizio nell'ultimo giorno di quell'anno.

Conferma anche sull'esclusione dal computo delle somme non rilevanti ai fini del rispetto del limite. Sul punto la Corte dei conti campana non scende nel dettaglio, ma la ratio è chiara e porta a escludere importi come quelli derivanti dai rinnovi contrattuali, da forme di incentivazione che la fonte legale vuole non siano rilevanti ed altre ancora secondo quanto a oggi noto.

Nel conteggio dello scostamento dotazionale che è presupposto per l'adeguamento del limite occorre ovviamente tenere conto delle eventuali cessazioni intervenute, rammenta la Corte, dal 1° gennaio 2019.

Il calcolo dell'adeguamento va effettuato in fase previsionale e dev'essere certificato dal revisore come previsto dal Dlgs 165/2001.

Secondo le indicazioni della Rgs, com'è noto, esso andrà inoltre verificato a consuntivo, alla luce del puntuale andamento occupazionale dell'anno.

Giudicato inammissibile, in quanto privo della necessaria astrattezza, un altro quesito nel quale il Comune chiede se possano essere escluse dal limite al trattamento accessorio le somme aggiuntive destinate alle posizioni organizzative in esito a riorganizzazioni dell'ente che ne abbiano comportato un incremento numerico. L'ente si richiama alla speciale previsione dell'articolo 11-bis, comma 2. del Dl 135/2018.

Altre sezioni regionali avevano però sottolineato la necessità di attenersi alla formulazione letterale della fonte legale e alla finalità di consentire una diversa valorizzazione degli importi attribuiti alle stesse posizioni organizzative già attribuite all'entrata in vigore del contratto 21 maggio 2018, per effetto delle innovazioni introdotte dall'articolo 15 del medesimo, e non ad altre posizioni organizzative successivamente istituite.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©