Affidamenti diretti, gli elenchi vanno configurati come sistemi di qualificazione evoluti
Per ottimizzare i percorsi di individuazione dei soggetti con i quali procedere ad affidamento diretto
L'istituzione di elenchi o di albi di operatori economici è la soluzione ottimale per l'individuazione facilitata dei soggetti ai quali le stazioni appaltanti possono affidare direttamente appalti di beni, servizi e lavori in via derogatoria entro le fasce di valore stabilite dal decreto Semplificazioni, aggiornate dal decreto Pnrr.
La nuova formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del Dl 76/2020, prodotta dalle modifiche apportate dal Dl 77/2021 e dalla legge di conversione (legge 108/2021), stabilisce che le amministrazioni possono procedere ad affidamento diretto per prestazioni e forniture di valore inferiore ai 139.000 euro e per lavori di valore inferiore a 150.000 euro senza particolari vincoli nella scelta dell'operatore economico, ma dovendo rispettare i principi dell'articolo 30 del codice e dovendo individuare l'affidatario tra soggetti in possesso di pregressa e documentata esperienza, anche tra coloro che risultano iscritti in elenchi o in albi costituiti dalla stazione appaltante.
Il ricorso a elenchi è uno dei due percorsi possibili per l'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere all'affidamento diretto, permanendo come alternativa alla singola indagine di mercato condotta con differenti metodologie (analisi di listini o di cataloghi elettronici, verifica degli affidamenti per lo stesso tipo di lavoro, servizio o fornitura effettuati recentemente da altre amministrazioni, richiesta di due o più preventivi).
Le caratteristiche degli elenchi, per risultare rispondenti ai principi dell'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, devono essere quelle definite dalle linee-guida Anac n. 4, per le quali l'istituzione deve essere adeguatamente pubblicizzata, l'elenco deve essere sempre aperto a nuove iscrizioni (registrate periodicamente) e l'utilizzo dello stesso deve essere disciplinato da precisi criteri (da quelli più semplici, come il sorteggio, a quelli più complessi, legati alla combinazione tra requisiti).
L'avviso pubblico istitutivo e le regole di utilizzo danno attuazione ai principi di adeguata pubblicità e di trasparenza, che le stazioni appaltanti devono applicare anche nelle procedure di affidamento diretto, in particolare quando esse abbiano a oggetto interventi finanziari con risorse dell'Unione europea, come evidenziato dalla Commissione Ue e dalla Corte di Giustizia europea, sezione V, con la sentenza C-260/14 e C-261/14 del 26 maggio 2016.
La costituzione di elenchi o di albi di operatori economici nella prospettiva di ottimizzazione dei percorsi di individuazione dei soggetti con i quali procedere ad affidamento diretto richiede una configurazione degli stessi come sistemi di qualificazione evoluti, che comportino l'acquisizione di varie tipologie di informazioni, in particolare finalizzate a facilitare lo sviluppo dei processi di scelta grazie a elementi specificativi delle precedenti esperienze, dell'assetto organizzativo o della solidità economico-finanziaria.
La necessaria definizione delle regole che disciplinano l'estrazione dall'elenco deve inoltre tener conto dell'applicazione del principio di rotazione, richiesta esplicitamente ora anche dalla nuova formulazione del comma 2, lettera a), dell'articolo 1 del Dl 76/2020.