Appalti

Affidamenti diretti «puri», per individuare l'operatore economico il confronto di preventivi non è una gara

I chiarimenti in due sentenze della giustizia amministrativa

di Alberto Barbiero

L'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto mediante richiesta di preventivi e con introduzione di alcuni elementi di valutazione delle proposte non altera la natura del particolare modulo di acquisizione di lavori, beni e servizi.

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 3287 del 23 aprile 2021 ha anzitutto evidenziato come nell'affidamento diretto "puro", regolato dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici e (sino al 31 dicembre di quest'anno) dall'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto Semplificazioni, l'amministrazione è libera di individuare la prestazione più rispondente alle proprie esigenze, dandone poi atto nel provvedimento di affidamento.

L'analisi dei giudici amministrativi chiarisce che la mera procedimentalizzazione del percorso per l'individuazione dell'operatore economico, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli stessi soggetti, non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza delle prestazioni o dei prodotti offerti alle proprie esigenze.

Il Tar Veneto, sezione I, con la sentenza n. 542 del 27 aprile 2021 chiarisce come anche la valutazione di almeno cinque operatori economici, richiesta dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del Dlgs 50/2016 per procedere all'affidamento diretto per beni e servizi compresi tra i 40.000 euro e le soglie Ue, sia una modalità di affidamento autonoma, distinta sia dalla procedura negoziata sia dalle procedure ordinarie, evidenziando come essa sia peraltro caratterizzata dall'informalità.

Tale procedura non è infatti sottoposta alle singole disposizioni del codice dei contratti pubblici, ma deve in ogni caso garantire il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 dello stesso Dlgs 50/2016, nonché del principio di rotazione.

La sentenza del Tar Veneto chiarisce che le singole disposizioni del codice dei contratti pubblici devono ritenersi applicabili solo se espressive di principi generali o se espressamente richiamate negli atti di gara in ragione di un auto-vincolo della stazione appaltante.

Il parziale scostamento dalla sequenza delineata dalla norma e dalle linee-guida Anac n. 4 (avviso, manifestazione di interesse, preventivo) mediante una sollecitazione diretta a presentare proposte (ad esempio in ragione dell'urgenza di garantire la continuità di un servizio) non determina in ogni caso il superamento della scelta della procedura da applicare compiuta negli atti di indizione dell'affidamento, quando l'amministrazione abbia espressamente precisato anche nell'avviso che si tratta di affidamento diretto.

Per i giudici amministrativi, anche il percorso delineato dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del codice dei contratti pubblici per l'affidamento di beni e servizi è una procedura informale per la quale il legislatore ha evitato di imporre una precisa sequenza procedimentale, consentendo alle stazioni appaltanti di adattarne lo svolgimento alle caratteristiche dell'appalto, in base al principio di proporzionalità.

In questo quadro, la richiesta dei preventivi costituisce la garanzia minima del principio di concorrenza imposta dal legislatore, mentre le stazioni appaltanti hanno in ogni caso il potere-dovere di svolgere la procedura in modo da assicurare il rispetto dei principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica ,tenendo conto delle specificità dell'affidamento.

Le stazioni appaltanti possono quindi introdurre forme di garanzia della concorrenza ulteriori rispetto alla mera richiesta di preventivi, senza con ciò vincolarsi all'applicazione integrale della disciplina relativa alle procedure ordinarie e senza incorrere in una violazione del principio di tipicità delle procedure.

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