Appalti

Affidamenti possibili anche fuori programma

È possibile avviare gli affidamenti di lavori, servizi e forniture anche in assenza di specifica previsione nel programma degli acquisti e dei lavori

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di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

É possibile dare avvio alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in assenza di specifica previsione nel programma degli acquisti e dei lavori, a condizione che entro trenta giorni si proceda al suo aggiornamento per gli effetti dell'emergenza Covid-19. La novità, inserita nel Decreto Semplificazioni, stabilisce una deroga che non mette però definitivamente in soffitta lo strumento previsto dall' articolo 21 del Dlgs 50/2016. Le esigenze di celerità imposte dall'emergenza economica richiedono infatti una deroga temporanea all'ordinamento.

L'articolo 21 del codice dei contratti pubblici stabilisce l'obbligo di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, e relativi aggiornamenti, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la specifica programmazione economico-finanziaria.
Secondo le regole ordinarie, l'inserimento di lavori di importo superiore a 100mila euro nel programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche richiede l'approvazione del livello minimo di progettazione verificato dall'amministrazione. Per l'inserimento delle opere nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, dove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'iscrizione delle opere di importo pari o superiore a un milione di euro nell'elenco annuale, determina invece l'approvazione preventiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

La contabilizzazione delle spese che riguardano il livello minimo di progettazione, necessario ai fini della redazione del quadro economico, segue regole diverse a seconda che l'opera da realizzare sia, o meno, indicata all'interno del Dup, con la relativa fonte di finanziamento. Solo nel primo caso, la progettazione può infatti essere allocata al II Titolo della spesa, fra gli investimenti. In mancanza di previsione nel Dup, la progettazione è contabilizzata al Titolo I e finanziata da entrate correnti. Le spese per i livelli di progettazione successivi al minimo, invece, sono comprese nel quadro economico dell'opera e pagate a carico dello stesso.
L' accantonamento a Fondo pluriennale vincolato dell'intero quadro economico progettuale richiede, oltre all'accertamento dell'entrata ed all'iscrizione dell'intervento (se di valore superiore a 100mila euro) nell'ultimo programma dei lavori pubblici, l'impegno, anche parziale, delle voci del quadro economico sulla base di obbligazioni giuridiche perfezionate imputate secondo esigibilità. In assenza di questi elementi, il mantenimento del Fondo pluriennale vincolato richiede che siano state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del Fpv è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera.

L' esigenza di snellimento delle procedure di affidamento riguarda in particolare i settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, nonchè gli interventi inseriti nei contratti di programma Anas-Mit 2016-2020 e Rfi-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti e funzionali alla realizzazione della transizione energetica.
In questi casi infatti il Decreto Semplificazioni stabilisce che le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei contratti, operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, dei principi degli articoli 30, 34 e 42 del Codice dei contratti e delle disposizioni in materia di subappalto.

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